Council Regulation (EEC) No 2915/79 of 18 December 1979 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
| Published date | 24 December 1979 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 329, 24 December 1979 |
Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 24/12/1979 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0144
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 8 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0144
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0047
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2915/79 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1979
che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 6 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 823/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1000/78 ( 4 ) , è stato più volte modificato ; che , a fini di chiarezza , è opportuno procedere al suo rifacimento integrale ;
considerando che conviene suddividere in gruppi i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , punto 2 , e lettere da b ) a g ) , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , in modo che ogni gruppo sia composto di prodotti che presentino , dal punto di vista del regime degli scambi , caratteristiche sufficientemente paragonabili ; che bisogna designare quale prodotto pilota il prodotto più rappresentativo del suo gruppo ;
considerando che è tuttavia necessario prevedere disposizioni speciali relative al calcolo del prelievo per i prodotti assimilati per i quali il prelievo calcolato per il prodotto pilota non corrisponderebbe alla differenza esistente tra i prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale e sul mercato della Comunità ;
considerando che , per quanto concerne i prodotti in piccoli imballaggi , il prelievo deve essere calcolato prendendo in considerazione , oltre alla differenza di prezzo esistente per il prodotto stesso , un elemento forfettario destinato ad assicurare una protezione dell ' industria trasformatrice nella Comunità ;
considerando che , per quanto concerne i prodotti contenenti zucchero , il prelievo deve comprendere un elemento che , in modo forfettario , rappresenti il valore dello zucchero che è entrato nella sua composizione ; che in questo caso è necessario derivare l ' elemento lattiero-caseario dal prelievo applicabile a tali prodotti avvalendosi di un coefficiente che rappresenti il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari e il prodotto stesso ;
considerando che , per quanto concerne le polveri aventi un tenore in materie grasse superiore all ' 1,5 % , è opportuno calcolare il prelievo o , se si tratta di prodotti composti o di prodotti in piccoli imballaggi , l ' elemento lattiero-caseario del prelievo , sulla base del tenore in materie grasse del prodotto pilota , nel caso in cui il loro tenore in materie grasse sia superiore a quello del prodotto pilota ; che è risultato necessario in quest ' ultimo caso calcolare il prelievo o l ' elemento lattiero-caseario del prelievo basandosi su un tenore forfettario corrispondente a quello dei prodotti commercializzati ;
considerando che i componenti più abituali degli alimenti composti ed i più determinati per la formazione dei loro prezzi sono , da un lato , i prodotti cerealicoli e , dall ' altro , i prodotti lattiero-caseari ; che è quindi opportuno prevedere disposizioni volte a consentire il calcolo del prelievo applicabile a tali alimenti in funzione del loro tenore in amido e del loro tenore in prodotti lattiero-caseari ; che sembra tuttavia possibile non prendere in considerazione un tenore di calcolo comporta la ripartizione degli alimenti in voci tariffarie in base ai tenori di cui sopra e la presa in considerazione per ogni voce tariffaria di un tenore in amido e di un tenore in prodotti lattiero-caseari fissati forfettariamente ; che conviene fissare , a tal fine , il tenore minore possibile in amido e per converso il tenore maggiore possibile in prodotti lattiero-caseari ; che infatti i componenti lattiero-caseari hanno un ' influenza notevolmente maggiore sulla costituzione del prezzo di costo di quanto non ne abbiano i componenti cerealicoli ; che l ' elemento cerealicolo del prelievo può essere derivato , in funzione del tenore in amido stabilito , dal prelievo medio applicabile al granturco , dato che tale prodotto è il più comunemente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti ; che il componente lattiero-caseario più abituale degli alimenti composti è il latte scremato in polvere ; che è quindi opportuno stabilire il prelievo applicabile a tale prodotto per il calcolo dell ' elemento lattiero-caseario del prelievo ; che il prelievo applicabile agli alimenti composti deve comportare un elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell ' industria trasformatrice e che tale elemento potrebbe compensare il divario esistente tra i prezzi nella Comunità e sui mercati mondiali di prodotti diversi dai cereali e dai prodotti lattiero-caseari che possono essere contenuti negli alimenti composti ;
considerando che , per quanto concerne i formaggi fusi diversi da quelli fabbricati a base di Emmental , di Gruyère o di Appenzell , è opportuno stabilire , per gli stessi motivi di quelli attualmente validi , un sistema di derivazione del prelievo identico a quello fino ad oggi applicato per tali prodotti ; che questo sistema comporta essenzialmente la presa in considerazione , quale elemento di calcolo , dei prelievi applicabili al burro e al prodotto pilota del gruppo n . 11 ; che è risultato che , in seguito ad una modifica del procedimento di fabbricazione di tali prodotti e ad un ' evoluzione della domanda verso un prodotto di un tenore in materie grasse più elevato , le percentuali fino ad ora stabilite per questa derivazione non permettono in ogni caso di realizzare gli obiettivi del regime dei prelievi ; che è quindi necessario fissarli a livelli più appropriati ;
considerando che la quantità delle materie prime lattiero-casearie richieste nella fabbricazione dei formaggi freschi e dei latticini è inferiore a quella necessaria alla fabbricazione del prodotto pilota del gruppo ; che è quindi necessario applicare a questi primi prodotti un prelievo derivato da quello del prodotto pilota , moltiplicando il prelievo di quest ' ultimo per un coefficiente che esprima il rapporto complessivo delle quantità di cui sopra ;
considerando che , per quanto concerne taluni tipi di latte freschi , conservati o concentrati , aventi un elevato tenore in materie grasse , il prelievo può essere calcolato basandosi sul prelievo applicabile al burro e utilizzando coefficienti che rappresentino forfettariamente il rapporto dei tenori in materie grasse ; che uguale trattamento può essere riservato al burro diverso da quello appartenente alla sottovoce del prodotto pilota ;
considerando che , data la loro composizione e in particolare il loro tenore in materie grasse molto elevato , alcuni prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E II potrebbero essere utilizzati , dopo la loro importazione nella Comunità , come prodotto di base che sostituisce al burro per la fabbricazione di altre merci ; che è quindi necessario stabilire il prelievo a un livello tale che la possibilità di smaltimento del burro prodotto nella Comunità è utilizzato nella fabbricazione di tali altre merci non sia ridotta dall ' importazione dei prodotti in causa ;
considerando che il prelievo applicabile all ' importazione dei diversi tipi di latte speciale detti « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » , del formaggio Tilsit , dei formaggi fusi fabbricati con Emmental , Gruyère o Appenzell , nonchù del Cheddar e di altri formaggi destinati alla trasformazione deve essere calcolato in osservanza degli impegni della Comunità in questo campo ;
considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall ' applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . I gruppi di prodotti di cui all ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ed il prodotto pilota relativo a ciascun gruppo sono determinati nell ' allegato I .
2 . Le designazioni delle merci di cui al presente regolamento sono quelle menzionate nell ' allegato II .
Articolo 2
Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n . 2 è uguale ,
1 . se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a ) 1 , alla somma degli elementi seguenti :
a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota ,
b ) un elemento pari a 7,25 ECU ;
2 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 1 aa ) , alla somma degli elementi seguenti :
a ) un elemento calcolato in conformità del punto 3 , lettera a ) ,
b ) un elemento pari a 7,25 ECU ,
c ) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;
3 . se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b ) 2 aa ) , alla somma degli elementi seguenti :
a ) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il...
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