Council Regulation (EU) 2016/2137 of 6 December 2016 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date07 December 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 332, 7 December 2016
L_2016332IT.01000301.xml
7.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332/3

REGOLAMENTO (UE) 2016/2137 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/255/PESC.
(2) Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2144 (3), che introduce modifiche per consentire l'acquisto e il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi e la relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in Siria da parte di categorie ben definite di persone ed entità al solo scopo di fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria. Tale decisione modifica altresì le relative deroghe alle restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
(3) Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) l'articolo 6 è così modificato:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);»;
b) è inserita la lettera seguente:
«d bis) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e»;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).»;
2) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis 1. I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. 2. In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:
a) siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e
b) non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni
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