Council Regulation (EU) 2018/647 of 26 April 2018 amending Regulation (EU) No 401/2013 concerning restrictive measures in respect of Myanmar/Burma

Published date27 April 2018
Date of Signature26 April 2018
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 108, 27 April 2018
L_2018108IT.01000101.xml
27.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/647 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni che condannano le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso, commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania, e invitano il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati del Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità.
(2) In questo contesto il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/655 (2) recante modifica della decisione 2013/184/PESC, con cui ha imposto ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania consistenti nel divieto di esportare beni a duplice uso per gli utenti finali dell'esercito e della polizia di frontiera, in restrizioni all'esportazione di attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e in misure restrittive mirate contro determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi e responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
(3) Il regolamento (UE) n. 401/2013 (3) del Consiglio attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC. Talune misure previste dalla decisione (PESC) 2018/655 rientrano nell'ambito del trattato e pertanto, in vista di garantire, in particolare, l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
(4) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la fornitura di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013.
(6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
(7) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2018/655.
(8) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(9) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare:
i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
b) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; f) “congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; g) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e
vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
h) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; i) “servizi di intermediazione”:
i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
j) “importazione”: l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che istituisce il codice doganale dell'Unione, essa comprende il collocamento in una zona franca, il vincolo a un regime speciale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea; k) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca o dopo il loro vincolo a un regime speciale, ma esclude il transito e la custodia temporanea; l) «esportatore»:
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT