1) | l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare:
i) | una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; |
ii) | una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; |
iii) | una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; |
iv) | una domanda riconvenzionale; |
v) | una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; | b) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; f) “congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; g) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
i) | i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; |
ii) | i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; |
iii) | i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; |
iv) | gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; |
v) | il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; |
vi) | le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e |
vii) | i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; | h) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; i) “servizi di intermediazione”:
i) | la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o |
ii) | la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; | j) “importazione”: l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che istituisce il codice doganale dell'Unione, essa comprende il collocamento in una zona franca, il vincolo a un regime speciale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea; k) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca o dopo il loro vincolo a un regime speciale, ma esclude il transito e la custodia temporanea; l) «esportatore»: |