Council Regulation (EU) No 264/2012 of 23 March 2012 amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Published date24 March 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 24 March 2012
L_2012087IT.01002601.xml
24.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/26

REGOLAMENTO (UE) N. 264/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 1,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dall’Unione all’Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.
(2) Le misure adottate con il regolamento (UE) n. 961/2010 rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre le misure adottate con il regolamento (UE) n. 359/2011 (3) rispecchiano le sue preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran.
(3) Il divieto relativo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna è una misura dettata principalmente dalle preoccupazioni del Consiglio per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran e dovrebbe pertanto essere inserito nel regolamento (UE) n. 359/2011. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011.
(4) Al tempo stesso, il regolamento (UE) n. 961/2010 sarà sostituito da un nuovo regolamento consolidato che non comprende la suddetta misura volta a prevenire la repressione interna.
(5) Vista la gravità della situazione dei diritti umani in Iran, la decisione 2012/168/PESC del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Iran (4), prevede una misura supplementare, vale a dire il divieto di esportare apparecchiature destinate ad essere usate dal regime iraniano per il controllo delle telecomunicazioni.
(6) Poiché la misura in questione rientra nell’ambito del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(7) In considerazione della gravità della situazione dei diritti umani in Iran e conformemente alla decisione 2011/235/PESC, altre persone dovrebbero essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
(8) È opportuno inoltre aggiornare l’allegato II del regolamento (CE) n. 359/2011, in cui sono elencate le autorità competenti cui sono conferite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso, in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all’identificazione delle autorità competenti.
(9) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:

1) sono inseriti gli articoli seguenti: “Articolo 1 bis È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, anche non originarie dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di dette attrezzature ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 1 ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, senza il rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II. 2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web di cui all’allegato II, non rilasciano l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell’Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran. 3. L’allegato IV elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall’autorizzazione. Articolo 1 quater 1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell’allegato IV, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell’allegato IV o alla fornitura, all’installazione, al funzionamento o all’aggiornamento dei software elencati nell’allegato IV;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all’allegato IV a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per uso in Iran;
c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie dell’Iran o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto, e
d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c),
a meno che l’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un’autorizzazione sulla base dell’articolo 1 ter, paragrafo 2. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per “controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet” si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.”;
2) le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I;
3) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III;
4) Il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV;
5) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

(3) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(4) Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1 punto 2

Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco
1. ZARGHAMI Ezzatollah In qualità di direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB), è responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di "processi spettacolo" in agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT