Council Regulation (EU) No 264/2012 of 23 March 2012 amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
Published date | 24 March 2012 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 87, 24 March 2012 |
24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/26 |
REGOLAMENTO (UE) N. 264/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 1,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dall’Unione all’Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna. |
(2) | Le misure adottate con il regolamento (UE) n. 961/2010 rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre le misure adottate con il regolamento (UE) n. 359/2011 (3) rispecchiano le sue preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran. |
(3) | Il divieto relativo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna è una misura dettata principalmente dalle preoccupazioni del Consiglio per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran e dovrebbe pertanto essere inserito nel regolamento (UE) n. 359/2011. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011. |
(4) | Al tempo stesso, il regolamento (UE) n. 961/2010 sarà sostituito da un nuovo regolamento consolidato che non comprende la suddetta misura volta a prevenire la repressione interna. |
(5) | Vista la gravità della situazione dei diritti umani in Iran, la decisione 2012/168/PESC del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Iran (4), prevede una misura supplementare, vale a dire il divieto di esportare apparecchiature destinate ad essere usate dal regime iraniano per il controllo delle telecomunicazioni. |
(6) | Poiché la misura in questione rientra nell’ambito del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(7) | In considerazione della gravità della situazione dei diritti umani in Iran e conformemente alla decisione 2011/235/PESC, altre persone dovrebbero essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. |
(8) | È opportuno inoltre aggiornare l’allegato II del regolamento (CE) n. 359/2011, in cui sono elencate le autorità competenti cui sono conferite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso, in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all’identificazione delle autorità competenti. |
(9) | Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:
1) | sono inseriti gli articoli seguenti: “Articolo 1 bis È vietato:
|
2) | le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I; |
3) | il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III; |
4) | Il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV; |
5) | l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.
(3) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(4) Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 1 punto 2
Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | |
1. | ZARGHAMI Ezzatollah | In qualità di direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB), è responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di "processi spettacolo" in agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle |
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