Council Regulation (EU) No 867/2012 of 24 September 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date25 September 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 257, 25 September 2012
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25.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257/1

REGOLAMENTO (UE) N. 867/2012 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2) al fine di dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC.
(2) La decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (3), prevede una misura supplementare, ossia l’obbligo per gli Stati membri di ispezionare tutte le navi e tutti gli aeromobili diretti in Siria se dispongono di informazioni in base alle quali sia ragionevole ritenere che il carico contiene prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati o soggetti ad autorizzazione.
(3) In relazione a tale misura, la decisione 2012/420/PESC prevede altresì che gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro.
(4) La decisione 2012/420/PESC prevede inoltre una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a trasferimenti di fondi dovuti per la fornitura di sostegno finanziario ai cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione.
(5) È opportuno modificare le disposizioni che prevedono deroghe al congelamento di fondi e risorse economiche della Banca Centrale della Siria.
(6) Poiché alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(7) Per lo stesso motivo, è necessaria una modifica per chiarire l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 36/2012.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) all’articolo 1, è inserita la lettera seguente: «r) “territorio doganale dell’Unione”: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice
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