Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions Text with EEA relevance

Published date28 August 2014
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 257, 28 August 2014
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28.8.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257/186

DIRETTIVA 2014/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di tener conto dell’evoluzione del mercato e dell’esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni.
(2) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di individui, si dovrebbe prevedere l’obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio degli OICVM che gestiscono, politiche e prassi retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero comprendere qualsiasi dipendente e altri membri del personale che abbiano poteri decisionali a livello di fondo o di comparto, i gestori del fondo e le persone che assumono effettivamente decisioni di investimento, le persone che sono nella posizione di esercitare un’influenza su tali dipendenti e altri membri del personale, compresi consulenti in materia di investimenti e analisti, l’alta dirigenza e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono decisioni. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle società di investimento autorizzate che non abbiano designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE. Tali politiche e prassi retributive dovrebbero applicarsi, in modo proporzionato, a qualsiasi terzo che prende decisioni di investimento che incidono sul profilo di rischio degli OICVM in considerazione di funzioni delegate in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2009/65/CE.
(3) A condizione che applichino tutti i principi alla base delle politiche retributive, le società di gestione di OICVM e società di investimento dovrebbero avere la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni degli OICVM da esse gestiti, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività.
(4) Sebbene alcune azioni debbano essere adottate dall’organo di gestione, si dovrebbe assicurare che qualora, a norma del diritto nazionale, la società di gestione o la società di investimento disponga di organi diversi cui sono assegnate funzioni specifiche, i requisiti previsti per l’organo di gestione o l’organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza si applichino anche o soltanto a tali organi, quali l’assemblea generale.
(5) Nell’applicare i principi relativi a sane politiche e prassi retributive enunciati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero anche tenere conto dei principi stabiliti dalla raccomandazione 2009/384/CE della Commissione (4) nonché del lavoro del consiglio per la stabilità finanziaria e degli impegni del G-20 per attenuare i rischi nel settore dei servizi finanziari.
(6) La retribuzione variabile garantita dovrebbe essere eccezionale perché non è in linea con una sana gestione del rischio né con il principio della remunerazione in funzione dei risultati e dovrebbe essere limitata al primo anno di impegno.
(7) I principi riguardanti sane politiche retributive dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti effettuati dall’OICVM alle società di gestione o alle società di investimento.
(8) La Commissione è invitata a procedere a un’analisi dei costi e delle spese correnti sui prodotti di investimento al dettaglio negli Stati membri e dell’eventuale necessità di un’ulteriore armonizzazione di tali costi e spese e a sottoporne l’esito al Parlamento europeo e al Consiglio.
(9) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l’autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), assicuri l’esistenza di orientamenti sulle politiche e prassi retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. È opportuno che l’autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), coadiuvi l’ESMA nell’elaborazione degli orientamenti. Al fine di evitare l’aggiramento delle disposizioni in materia retributiva, tali orientamenti dovrebbero anche prevedere ulteriori istruzioni sulle persone a cui si applicano tali politiche e prassi e sull’adattamento dei principi in materia di retribuzione alla dimensione della società di gestione o della società di investimento, dell’OICVM che gestiscono, all’organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività. Ove opportuno, gli orientamenti dell’ESMA sulle politiche e prassi retributive dovrebbero essere allineati, per quanto possibile, a quelli per i fondi regolamentati a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(10) Le disposizioni in materia di retribuzioni non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dal trattato sull’Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e vigilanza delle società interessate, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità dei diritti e delle prassi nazionali.
(11) Al fine di assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati membri, è opportuno adottare norme supplementari per stabilire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vengano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza. Tale esercizio non conforme può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività, se, per esempio, il depositario non adotta misure riguardo a investimenti che non sono in linea con le regole del fondo.
(12) È necessario precisare che l’OICVM dovrebbe designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell’OICVM. Prevedendo l’obbligo di designare un unico depositario si dovrebbe garantire che il depositario abbia una visione complessiva delle attività dell’OICVM e che sia i gestori del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l’esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale che non ne consente la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.
(13) Nell’esercizio delle sue funzioni, il depositario dovrebbe agire in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell’interesse dell’OICVM e degli investitori dell’OICVM.
(14) Per assicurare un approccio armonizzato in materia di esercizio delle funzioni dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall’OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono ai depositari in relazione all’OICVM in forma societaria (società di investimento) e all’OICVM costituito in forma contrattuale.
(15) Il depositario dovrebbe essere responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell’OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all’OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all’OICVM, alla società di gestione che agisce per conto dell’OICVM o al depositario che agisce per conto dell’OICVM, presso uno dei soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione (8). Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli
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