Global Silicones Council and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:839
Date09 November 2023
Docket NumberC-558/21
Celex Number62021CJ0558
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni delle sostanze chimiche – Allegato XVII – Aggiornamento – Restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e miscele pericolose e di taluni articoli pericolosi – Restrizioni riguardanti l’ottametilciclotetrasilossano (D4) e il decametilciclopentasilossano (D5) – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili – Rischi inaccettabili»

Nella causa C‑558/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 settembre 2021,

Global Silicones Council, con sede in Washington (Stati Uniti),

Wacker Chemie AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania),

Momentive Performance Materials GmbH, con sede in Leverkusen (Germania),

Shin-Etsu Silicones Europe BV, con sede in Almere (Paesi Bassi),

Elkem Silicones France SAS, con sede in Lione (Francia),

rappresentate inizialmente da A. Bartl, advokát, R. Cana, avocat, A. Kołtunowska, adwokat, e E. Mullier, avocate, successivamente da A. Bartl, advokát, R. Cana e E. Mullier, avocats,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti, successivamente da J. Möller, in qualità di agente,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Parlamento europeo,

Consiglio dell’Unione europea,

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da W. Broere, A. Hautamäki e M. Heikkilä, in qualità di agenti,

American Chemistry Council Inc. (ACC), con sede in Washington, rappresentata inizialmente da A. Moroni, avocate, B. Natens, advocaat, e K. Nordlander, advokat, successivamente da S. De Knop, advocaat, A. Moroni, avocate, e B. Natens, advocaat, e infine da S. De Knop, advocaat, e A. Moroni, avocate,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione le società Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV e Elkem Silicones France SAS (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 giugno 2021, Global Silicones Council e a./Commissione (T‑226/18, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:403), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento del regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») (GU 2018, L 6, pag. 45; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo

Regolamento REACH

2 L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato dal regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017 (GU 2017, L 224, pag. 110) (in prosieguo: il «regolamento REACH»), dispone quanto segue:

«Quando per acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze sono necessari test, questi sono eseguiti secondo i metodi specificati nel regolamento della Commissione [europea] o, se del caso, secondo altri metodi internazionali riconosciuti dalla Commissione o dall’Agenzia [europea per le sostanze chimiche (ECHA)]. La Commissione adotta tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4.

Possono essere acquisite informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze con altri metodi di prova, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato XI».

3 Ai sensi dell’articolo 57, lettere d) ed e), di tale regolamento:

«Le sostanze seguenti possono essere incluse nell’allegato XIV secondo la procedura di cui all’articolo 58:

(...)

d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento;

e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento».

4 Il titolo VIII di detto regolamento, intitolato «Restrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e miscele pericolose e di taluni articoli pericolosi», comprende gli articoli da 67 a 73 del medesimo regolamento.

5 L’articolo 68 del regolamento REACH, intitolato «Introduzione di nuove restrizioni e modificazione delle restrizioni esistenti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Quando la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, che richiede un’azione a livello comunitario, l’allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4, tramite l’adozione di nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti previste nell’allegato XVII per la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 69 a 73. Una siffatta decisione tiene conto dell’impatto socioeconomico della restrizione, compresa l’esistenza di alternative.

(...)».

6 L’articolo 69 di tale regolamento, intitolato «Elaborazione di una proposta», così dispone:

«1. Se ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l’ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un’azione, la Commissione invita l’[ECHA] a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV.

(...)

4. Se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l’ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un’azione, notifica all’[ECHA] che intende predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dei pertinenti punti dell’allegato XV. (…).

(…)».

7 Ai termini dell’articolo 70 di detto regolamento, intitolato «Parere dell’[ECHA]: comitato per la valutazione dei rischi», «il comitato per la valutazione dei rischi esprime un parere sull’adeguatezza delle restrizioni proposte ai fini della riduzione del rischio per la salute umana e/o per l’ambiente, in base ad un esame degli elementi pertinenti del fascicolo».

8 L’articolo 71 del regolamento REACH, intitolato «Parere dell’[ECHA]: comitato per l’analisi socioeconomica», al paragrafo 1 così dispone:

«(…) [I]l comitato per l’analisi socioeconomica esprime un parere sulle restrizioni proposte, in base all’esame degli elementi pertinenti del dossier e dell’impatto socioeconomico. (...)».

9 Sotto il titolo «Trasmissione di un parere alla Commissione», l’articolo 72 di tale regolamento prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«L’[ECHA] trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte per sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli. (...)».

10 L’articolo 73 del citato regolamento, intitolato «Decisione della Commissione», al suo paragrafo 1 così dispone:

«1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 68, la Commissione elabora un progetto di modifica dell’allegato XVII (...)

Se il progetto di modifica diverge dalla proposta originaria o se non tiene conto dei pareri dell’[ECHA], la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze.

2. La decisione finale è assunta secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4. La Commissione invia il progetto di modifica agli Stati membri almeno quarantacinque giorni prima della votazione».

11 L’allegato I del regolamento REACH, come modificato dal regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011 (GU 2011, L 69, pag. 3) (in prosieguo: l’«allegato I»), intitolato «Disposizioni generali relative alla valutazione delle sostanze e all’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica», è così formulato:

«0. Introduzione

(...)

0.6. Fasi di una valutazione della sicurezza chimica

0.6.1. Una valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fabbricante o dall’importatore di una sostanza comprende le fasi seguenti da 1 a 4, conformemente ai punti corrispondenti del presente allegato:

1. valutazione dei...

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