A.H. contra Zagrebačka banka d.d.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:352
Docket NumberC-567/20
Date05 May 2022
Celex Number62020CJ0567
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Applicabilità ratione temporis – Articolo 10, paragrafo 1 – Contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione di uno Stato membro all’Unione europea ma modificato dopo tale data – Articolo 6 – Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista – Legislazione nazionale che prevede la sostituzione di clausole abusive e la restituzione dell’eccedenza riscossa in base ad esse – Applicabilità ratione materiae – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative»

Nella causa C‑567/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria, Croazia), con decisione del 15 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2020, nel procedimento

A.H.

contro

Zagrebačka banka d.d.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore), M. Safjan, N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per A.H., da P. Đurić e S. Kalebota, odvjetnici;

– per la Zagrebačka banka d.d., da B. Porobija, M. Kiš Kapetanović e S. Porobija, odvjetnici;

– per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Mataija e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A.H. e la Zagrebačka banka d.d. in merito alla restituzione di somme che quest’ultima avrebbe indebitamente percepito in applicazione di clausole abusive inizialmente contenute nel contratto di mutuo stipulato da dette parti e che sono state successivamente sostituite, ad opera delle parti stesse, mediante un addendum che apporta le modifiche previste da una legge croata.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Atto di adesione del 2012

3 L’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21) al suo primo comma enuncia quanto segue:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

Direttiva 93/13

4 Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 è così formulato:

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

5 L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva citata enuncia quanto segue:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

6 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

7 L’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994».

Diritto croato

8 Adottato prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, lo Zakon o potrošačkom kreditiranju (legge sul credito al consumo, Narodne novine, br. 75/09), entrato in vigore il 1° gennaio 2010, aveva lo scopo di attuare nel diritto croato le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, GU 2011, L 234, pag. 46, nonché GU 2015, L 36, pag. 15).

9 L’articolo 3 di tale legge elenca i tipi di contratti di credito ai quali essa non si applica, tra i quali non figurano i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi.

10 Tale legge è stata modificata dallo Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge di modifica e integrazione della legge sul credito al consumo, Narodne novine, br. 102/2015) (in prosieguo: la «legge del 2015 sul credito al consumo»), che è entrato in vigore il 30 settembre 2015.

11 Il capitolo IV.a della legge del 2015 sul credito al consumo contiene gli articoli da 19 a 19 i della stessa, le cui disposizioni disciplinano la «conversione dei crediti espressi in franchi svizzeri [CHF] e dei crediti espressi in kune [croate (HRK)] con una clausola di cambio in franchi svizzeri».

12 L’articolo 19 b di tale legge, dal titolo «Principio di conversione del credito», prevede quanto segue:

«La conversione di un credito espresso in franchi svizzeri in un credito espresso in euro e di un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in franchi svizzeri in un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in euro comporta una conversione del credito per modificare la valuta in cui è espresso o per modificare la valuta della sua clausola di cambio e si effettua in modo tale che la posizione del consumatore con un credito espresso in franchi svizzeri sia equiparata a quella in cui si troverebbe se avesse beneficiato di un credito espresso in euro e che la posizione del consumatore con un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in franchi svizzeri sia equiparata a quella in cui si troverebbe se avesse beneficiato di un credito espresso in kune [croate] con una clausola di cambio in euro».

13 L’articolo 19 c di detta legge, dal titolo «Modalità di calcolo della conversione del credito», prevede una procedura specifica di calcolo del nuovo importo a titolo di capitale del debito del consumatore interessato, che consiste essenzialmente nel confrontare i rimborsi del mutuo effettuati da tale consumatore con le condizioni derivanti da un prestito fittizio espresso in euro. Il nuovo saldo del mutuo espresso in euro al 30 settembre 2015, ottenuto al termine di tale specifico procedimento di calcolo, costituisce l’importo preso in considerazione ai fini del rimborso del mutuo da parte di detto consumatore a decorrere da tale data.

14 L’articolo 19 e della medesima legge, dal titolo «Conversione del credito», ai suoi paragrafi 1, 5 e 6 enuncia quanto segue:

«1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il creditore è tenuto a inviare al consumatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il calcolo della conversione del credito, unitamente alla situazione calcolata al 30 settembre 2015 a norma dell’articolo 19 c della presente legge, nonché a una proposta di un nuovo contratto di credito o del contratto di credito modificato.

(...)

5. In caso di accettazione della conversione del credito, il consumatore è tenuto ad informare il creditore dell’accettazione del calcolo della conversione, o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o di persona, entro 30 giorni dalla data della ricezione del calcolo della conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del riepilogo della situazione di tutti i crediti del creditore, vale a dire una sintesi degli importi residui dovuti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Se il consumatore non accetta il calcolo della conversione del credito o non conclude con il creditore l’accordo di cui all’articolo 19 c, paragrafo 1, punto 6, della presente legge, il rimborso del credito prosegue secondo le condizioni contrattuali vigenti e conformemente alle disposizioni della presente legge».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

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