I GmbH v Finanzamt H.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:275
Date07 April 2022
Docket NumberC-228/20
Celex Number62020CJ0228
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure medico-sanitarie – Istituto ospedaliero privato – Ente debitamente riconosciuto – Condizioni sociali analoghe»

Nella causa C‑228/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Niedersächsisches Finanzgericht (Tribunale tributario del Land della Bassa Sassonia, Germania), con decisione del 2 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2020, nel procedimento

I GmbH

contro

Finanzamt H,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la I GmbH, da W. Franz, Rechtsanwalt;

– per il Finanzamt H, da K. Hintzelmann, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, da J. Möller e S. Heimerl, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e L. Mantl, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la I GmbH e il Finanzamt H (Ufficio delle imposte di H, Germania) in merito all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) delle prestazioni ospedaliere fornite dalla I nel corso degli esercizi fiscali dal 2009 al 2012.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 131 della direttiva IVA costituisce l’unico articolo contenuto nel capo 1 del titolo IX di tale direttiva, intitolati rispettivamente «Disposizioni generali» ed «Esenzioni». Detto articolo così recita:

«Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni [dell’Unione] e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».

4 L’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva IVA, contenuto nel capo 2, recante il titolo «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico» di detto titolo IX di tale direttiva, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

(...)».

5 L’articolo 133 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all’osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

a) gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

b) gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all’IVA;

d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA.

(...)».

6 L’articolo 134 della direttiva IVA prevede quanto segue:

«Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi seguenti:

a) se esse non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate;

b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all’ente o all’organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all’IVA».

Diritto tedesco

7 A termini dell’articolo 4, punto 14, dell’Umsatzsteuergesetz (legge sull’imposta sulla cifra d’affari), del 21 febbraio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 386), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UStG»), sono esenti dall’IVA:

«(...)

b) l’ospedalizzazione e le cure mediche, ivi comprese la diagnostica, le valutazioni mediche, la prevenzione, la riabilitazione, l’assistenza al parto e le prestazioni di hospice, nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico. Le prestazioni di cui alla prima frase sono altresì esenti, quando sono effettuate da

aa) istituti ospedalieri autorizzati ai sensi dell’articolo 108 del [libro V del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale)]

(...)

cc) enti coinvolti nell’assistenza da parte degli enti gestori dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi dell’articolo 34 del [libro VII del codice della previdenza sociale]».

8 L’articolo 108, intitolato «Istituti ospedalieri autorizzati», del libro V del codice della previdenza sociale (in prosieguo: il «SGB V»), enuncia quanto segue:

«Le casse malattia possono far dispensare cure ospedaliere solo ai seguenti ospedali (istituti ospedalieri autorizzati):

1. [cliniche universitarie];

2. ospedali inclusi nella pianificazione ospedaliera di un Land (ospedali previsti dal piano), oppure

3. ospedali che hanno stipulato una convenzione di assistenza con le Landesverbände der Krankenkassen (associazioni delle casse malattia del Land) e le Verbände der Ersatzkassen (associazioni delle casse ausiliarie)».

9 L’articolo 109, intitolato «Stipula di convenzioni di prestazioni mediche con istituti ospedalieri», del SGB V, ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue:

«(...)

(2) Non sussiste alcun diritto alla stipula di una convenzione di assistenza ai sensi dell’articolo 108, punto 3, del SGB V. (…)

(3) Una convenzione di assistenza ai sensi dell’articolo 108, punto 3, dello SGB V non può essere stipulata, nel caso in cui l’ospedale

1. non fornisca la garanzia di un’ospedalizzazione efficiente ed economica.

2. (...) [non soddisfi determinati requisiti qualitativi] o

3. non sia necessario ai fini di un’adeguata ospedalizzazione degli assicurati.

(…)».

10 L’articolo 1, intitolato «Principi», del Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz) (legge sul finanziamento degli istituti ospedalieri), del 10 aprile 1991 (BGBl. 1991 I, pag. 886; in prosieguo: il «KHG»), così prevede:

«(1) La presente legge mira a garantire la sicurezza economica degli ospedali al fine di assicurare alla popolazione un’assistenza di alta qualità, adeguata e orientata ai pazienti, mediante ospedali efficienti e di elevata qualità che operano in modo indipendente sul piano economico, nonché a contribuire a tariffe assistenziali socialmente sostenibili».

11 L’articolo 6, intitolato «Piano ospedaliero e programmi di investimento», del KHG, al paragrafo 1 così dispone:

«I Länder elaborano piani ospedalieri e programmi di investimento per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1; vanno presi in considerazione i costi consequenziali, in particolare, gli effetti sulle tariffe assistenziali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 La ricorrente nel procedimento principale è una società il cui scopo è la pianificazione, la creazione e la gestione di un istituto ospedaliero nel quale sono rappresentati tutti i settori della neurologia.

13 La ricorrente nel procedimento principale fornisce prestazioni ospedaliere ai sensi del diritto tedesco e la sua attività è autorizzata dallo Stato. Tuttavia, essa non è integrata nel piano del fabbisogno ospedaliero del Land della Bassa Sassonia e non è quindi un istituto rientrante nel piano ospedaliero ai sensi dell’articolo 108, punto 2, del SGB V. La ricorrente nel procedimento principale non è un istituto di cura convenzionato, in quanto non ha stipulato convenzioni per la prestazione di cure con le casse di assicurazione malattia o ausiliarie obbligatorie ai sensi dell’articolo 108, punto 3, del SGB V.

14 I pazienti della ricorrente nel procedimento principale sono composti da pazienti privati, che pagano autonomamente i trattamenti e hanno accesso a questi ultimi dietro versamento di un acconto, da pazienti affiliati ad un regime di assicurazione malattia privato e/o aventi diritto alla Beihilfe (aiuto versato ai dipendenti pubblici in caso di malattia), dai cosiddetti pazienti «consolari», per i quali l’ambasciata di uno Stato estero rilascia una conferma di assunzione delle spese, dai pazienti iscritti alle forze armate tedesche, dai pazienti assunti a carico da un ente di previdenza professionale e dai pazienti affiliati al regime di assicurazione malattia obbligatorio. I pazienti delle assicurazioni...

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