I.S. y K.S. contra YYY. S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:456
Date08 June 2023
Docket NumberC-570/21
Celex Number62021CJ0570
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto a duplice scopo – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Criteri»

Nella causa C‑570/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale distrettuale di Varsavia – Wola, con sede in Varsavia, Polonia), con decisione del 22 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 13 settembre 2021, nel procedimento

I.S.,

K.S.

contro

YYY. S.A.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per I.S. e K.S., da P. Artymionek, A. Citko e M. Siejko, radcowie prawni;

– per YYY. S.A., da Ł. Hejmej, M. Przygodzka e A. Szczęśniak, adwokaci;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, U. Małecka e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra I.S. e K.S., da un lato, e YYY. S.A., una banca, dall’altro, in ordine al pagamento di un importo, maggiorato degli interessi, riscosso da tale banca in virtù di clausole contenute in un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al tasso di cambio di una valuta estera.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 93/13

3 Ai sensi del decimo considerando della direttiva 93/13:

«(...) si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; (...) tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; (...)».

4 L’articolo 1 di tale direttiva al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

5 L’articolo 2 di detta direttiva è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

6 L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che «[u]na clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

7 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

Direttiva 2011/83/UE

8 Il considerando 17 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), enuncia quanto segue:

«La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore».

9 L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(...)».

Direttiva 2013/11/UE

10 Il considerando 18 della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 63), così recita:

«La definizione di “consumatore” dovrebbe comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il contratto è stipulato per scopi in parte interni ed in parte esterni all’attività commerciale della persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo dell’operazione è limitato in modo da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, tale persona dovrebbe essere parimenti considerata come un consumatore».

11 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(...)».

Regolamento (UE) n. 524/2013

12 Il considerando 13 del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 1), così recita:

«La definizione di “consumatore” dovrebbe comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il contratto è stipulato per scopi in parte interni e in parte esterni all’attività commerciale della persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo commerciale è limitato in modo da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, la persona dovrebbe essere parimenti considerata come un consumatore».

13 L’articolo 4 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) “consumatore”: un consumatore quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2013/11];

b) “professionista”: un professionista quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2013/11];

(...)».

Diritto polacco

14 L’articolo 221 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), definisce il «consumatore» come «qualsiasi persona fisica che compia un atto giuridico con un professionista, atto che non sia direttamente legato alla sua attività commerciale o professionale».

15 Ai sensi dell’articolo 3851, paragrafo 1, del codice civile:

«Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non vincolano il consumatore quando definiscono i diritti e gli obblighi del consumatore in modo contrario ai buoni costumi, danneggiando manifestamente i suoi interessi (clausole illecite). Questa disposizione non riguarda i termini che determinano le prestazioni principali delle parti, compresi il prezzo o la remunerazione, se sono formulati in modo inequivocabile».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 I ricorrenti nel procedimento principale, I.S. e K.S., si sono sposati senza aver stipulato un contratto matrimoniale.

17 Il 28 febbraio 2006 hanno presentato una domanda di mutuo ipotecario per un importo di 206 120 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 45 800), indicizzato in franchi svizzeri (CHF), presso il predecessore della convenuta nel procedimento principale. Tale mutuo sarebbe stato destinato, da un lato, al rifinanziamento di debiti al consumo connessi a un credito al consumo, a un conto corrente bancario e a una carta di credito e, dall’altro, al finanziamento di lavori di ristrutturazione di un’abitazione.

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