Academia de Studii Economice din Bucureşti v Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman - Ministerul Educaţiei Naţionale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:210
Date15 April 2021
Docket NumberC-585/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0585
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Articolo 3 – Periodo minimo di riposo giornaliero – Lavoratori che hanno stipulato più contratti di lavoro con un medesimo datore di lavoro – Applicazione per lavoratore»

Nella causa C‑585/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 24 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 2019, nel procedimento

Academia de Studii Economice din Bucureşti

contro

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman – Ministerul Educaţiei Naţionale

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Academia de Studii Economice din Bucureşti, da N. Istudor, D.G. Dumitrescu ed E. Găman;

– per il governo rumeno, da E. Gane, A. Rotăreanu e S.-A. Purza, in qualità di agenti;

– per il governo belga, da L. Van den Broeck, M. Jacobs e S. Baeyens, in qualità di agenti;

– per il governo danese, inizialmente da J. Nymann-Lindegren, P. Ngo e M.S. Wolff, successivamente da J. Nymann-Lindegren e M.S. Wolff, in qualità di agenti;

– per il governo lettone, inizialmente da V. Soņeca e L. Juškeviča, successivamente da V. Soņeca in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo finlandese, inizialmente da A. Laine, successivamente da H. Leppo, in qualità di agente;

– per il governo norvegese, da I. Thue e J.T. Kaasin, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, inizialmente da C. Gheorghiu e M. van Beek, successivamente da C. Gheorghiu, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, dell’articolo 3 e dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Academia de Studii Economice din Bucureşti (Accademia degli Studi Economici di Bucarest, Romania) (in prosieguo: l’«ASE») e l’Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman – Ministerul Educaţiei Naţionale (Organismo Intermedio per il Programma Operativo Capitale Umano –Ministero dell’Istruzione Nazionale, Romania) (in prosieguo: l’«OI POCU MEN») in merito a una rettifica finanziaria effettuata da quest’ultimo, nell’ambito di un programma di finanziamento, per mancato rispetto da parte dell’ASE del numero massimo di ore di lavoro al giorno per persona.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 1 della direttiva 2003/88 così dispone:

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e

b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1], fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.

(...)».

4 Secondo l’articolo 2 della direttiva 2003/88:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

(...)».

5 L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Riposo giornaliero», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive».

6 L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Durata massima settimanale del lavoro», così dispone:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;

b) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

7 Secondo l’articolo 17 della medesima direttiva:

«1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

b) di manodopera familiare; o

c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

(...)».

8 L’articolo 23 della direttiva 2003/88 prevede quanto segue:

«Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare, alla luce dell’evoluzione della situazione, disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e convenzionali diverse nel campo dell’orario di lavoro, a condizione che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati, l’attuazione di quest’ultima non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori».

Diritto rumeno

9 L’articolo 111 della Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003 sul Codice del lavoro), del 24 gennaio 2003, come modificata (Monitorul Oficial al României, Parte I, n. 345 del 18 maggio 2011) (in prosieguo: il «Codice del lavoro»), così dispone:

«Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo durante il quale il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle disposizioni del suo contratto di lavoro, del contratto collettivo applicabile e/o della legislazione in vigore».

10 L’articolo 112, paragrafo 1, del Codice del lavoro prevede quanto segue:

«L’orario di lavoro normale per i lavoratori a tempo pieno è di 8 ore al giorno e di 40 ore alla settimana».

11 L’articolo 114, paragrafo 1, di tale Codice così dispone:

«La durata massima legale dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, compresi gli straordinari».

12 Secondo l’articolo 119 del suddetto Codice:

«Il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro delle ore di lavoro prestate da ogni dipendente e a presentare tale registro all’Ispettorato del Lavoro per l’ispezione ogni volta che gli viene richiesto».

13 L’articolo 120 del medesimo Codice prevede quando segue:

«1. Il lavoro svolto al di fuori della durata normale dell’orario di lavoro settimanale, prevista dall’articolo 112, è considerato lavoro straordinario.

2. Il lavoro straordinario non può essere effettuato senza l’accordo del dipendente, tranne nei casi di forza maggiore o per compiti urgenti diretti a prevenire gli incidenti o a eliminarne le conseguenze».

14 L’articolo 135, paragrafo 1, del Codice del lavoro così dispone:

«Tra due giorni di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un periodo di riposo non inferiore a 12 ore consecutive».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 L’ASE partecipa al progetto POSDRU/89/1.5/S/59184, un programma operativo settoriale per lo sviluppo delle risorse umane, dal titolo «Performance e eccellenza nella ricerca post-dottorato nell’ambito delle scienze economiche in Romania» (in prosieguo: il «progetto»).

16 Con verbale di accertamento di irregolarità e di determinazione di rettifiche finanziarie del 4 giugno 2018 (in prosieguo: il «verbale di accertamento di irregolarità»), l’OI POCU MEN ha posto a carico dell’ASE un credito di bilancio di un importo pari a 13 490,42 lei rumeni (RON) (EUR 2 800 circa), relativo a costi salariali per lavoratori del team di implementazione del progetto. Le somme corrispondenti a tali costi sono state dichiarate non ammissibili a motivo del superamento del limite massimo del numero di ore di lavoro quotidiano per tali dipendenti.

17 Il ricorso amministrativo proposto dall’ASE contro il verbale di accertamento di irregolarità è stato respinto dall’OI POCU MEN, sulla base, in particolare, dell’articolo 3 della direttiva 2003/88, che prevedrebbe per un dipendente un limite di 13 ore di lavoro al giorno, limite che non si applica, secondo tale autorità, a ciascun contratto di lavoro di tale dipendente considerato singolarmente.

18 Con ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio, l’ASE contesta tale decisione di rigetto.

19 Il giudice del rinvio precisa che le somme dichiarate non ammissibili corrispondono ai costi relativi alle...

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