Ligebehandlingsnævnet agissant pour A v HK/Danmark and HK/Privat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:419
Date02 June 2022
Docket NumberC-587/20
Celex Number62020CJ0587
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) – Ambito di applicazione – Carica di segretario generale eletto di un’organizzazione di lavoratori – Statuto di tale organizzazione che prevede l’eleggibilità alla segreteria generale dei soli membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di età»

Nella causa C‑587/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 6 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2020, nel procedimento

Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandatario di A

contro

HK/Danmark,

HK/Privat,

con l’intervento di:

Fagbevægelsens Hovedorganisation,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, J. Passer, F. Biltgen (relatore), N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandatario di A, da P. Ahlberg e R. Holdgaard, advokater;

– per la HK/Privat e la HK/Danmark, da J. Goldschmidt, advokat;

– per la Fagbevægelsens Hovedorganisation, da R. Asmussen, advokat;

– per il governo ellenico, da N. Dafniou, I. Kotsoni, O. Patsopoulou e E. Skandalou, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il Ligebehandlingsnævnet (Commissione per la parità di trattamento, Danimarca), in qualità di mandatario di A, alla confederazione HK/Danmark e alla federazione HK/Privat (in prosieguo, congiuntamente: la «HK»), due organizzazioni di lavoratori, in merito ad una disposizione dello statuto di tale federazione che istituisce un limite di età per i candidati alla segreteria generale di quest’ultima.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 4, 5, 9 e 11 della direttiva 2000/78 così recitano:

«4) Il diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell’Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

(...)

9) L’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

(...)

11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone».

4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo»:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

5 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», ai suoi paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue:

«1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

(...)

d) all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

(...)

4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene [al]le discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età, non si applichi alle forze armate».

Diritto danese

6 L’articolo 1 della lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven) [legge relativa al principio di non discriminazione nel mercato del lavoro (legge antidiscriminazione)], come modificata dalla lov nr. 253 (legge n. 253), del 7 aprile 2004, e dalla lov nr. 1417 (legge n. 1417), del 22 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 2000/78 (in prosieguo: la «legge antidiscriminazione»), stabilisce, al suo paragrafo 1, che, ai sensi di tale legge, per «discriminazione» si intende qualsiasi atto di discriminazione diretta o indiretta fondata, in particolare, sull’età.

7 L’articolo 2, paragrafo 1, della legge antidiscriminazione prevede quanto segue:

«È vietata qualsiasi discriminazione da parte di un datore di lavoro in occasione dell’assunzione, del licenziamento, del trasferimento o della promozione di dipendenti o di candidati a un posto di lavoro, o nella fissazione delle condizioni retributive e di lavoro».

8 L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della legge antidiscriminazione così dispone:

«3. Il divieto di discriminazione si applica anche a chiunque stabilisca norme e adotti decisioni in merito all’accesso al lavoro autonomo.

4. Il divieto di discriminazione si applica anche a chiunque adotti decisioni riguardo alle condizioni di affiliazione e di attività in un’organizzazione di lavoratori dipendenti o datori di lavoro, nonché ai vantaggi procurati da tali organizzazioni».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 A, nata nel 1948, è stata assunta nel 1978 in qualità di rappresentante sindacale da una divisione locale dell’organizzazione di lavoratori HK. Nel 1980 è stata trasferita alla confederazione nazionale. Il congresso della federazione HK/Service, divenuta HK/Privat, l’ha eletta vicesegretaria generale nel 1992 e, in seguito, segretaria generale nel 1993. Essa è stata poi rieletta ogni quattro anni e ha ricoperto l’incarico di segretaria generale di detta federazione fino all’8 novembre 2011, data in cui, raggiunta l’età di 63 anni, ha superato il limite di età previsto all’articolo 9 dello statuto della HK/Privat per presentarsi alle elezioni per la carica di segretario generale che si sarebbero tenute nello stesso anno. Tale articolo prevede, infatti, che il segretario generale possa essere eletto soltanto tra i membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 anni di età, limite riportato a 61 anni per i membri rieletti dopo il congresso del 2005.

10 A ha presentato un reclamo dinanzi alla Commissione per la parità di trattamento, sostenendo di essere stata oggetto di una discriminazione fondata sull’età. Con decisione del 22 giugno 2016, tale commissione ha ritenuto che il fatto di vietare ad A, a causa della sua età, di presentarsi all’elezione a segretario generale della HK/Privat in occasione del congresso del 2011 fosse...

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