Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost v V.S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:49
Date26 January 2023
Docket NumberC-205/21
Celex Number62021CJ0205
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Limitazione delle finalità – Minimizzazione dei dati – Articolo 6, lettera a) – Chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone – Articolo 8 – Liceità del trattamento – Articolo 10 – Trasposizione – Trattamento di dati biometrici e di dati genetici – Nozione di “trattamento autorizzato dal diritto dello Stato membro” – Nozione di “strettamente necessario” – Potere discrezionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 47, 48 e 52 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Presunzione d’innocenza – Limitazione – Reato doloso perseguibile d’ufficio – Persone formalmente accusate – Raccolta di dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro registrazione, e prelievo di un campione biologico per l’elaborazione di un profilo del DNA – Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta – Sistematicità della raccolta»

Nella causa C‑205/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 31 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2021, nel procedimento penale a carico di

V.S.,

con l’intervento di:

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo bulgaro, da M. Georgieva e T. Mitova, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da R. Bénard, A.-L. Desjonquères, D. Dubois e T. Stéhelin, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da H. Kranenborg, M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), dell’articolo 6, lettera a), e degli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89), nonché degli articoli 3, 8, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di V.S., la quale, in seguito alla sua messa in stato di accusa formale, ha rifiutato la raccolta, da parte della polizia, dei suoi dati biometrici e genetici ai fini della loro registrazione.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

RGPD

3 Il considerando 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»), enuncia quanto segue:

«La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione [europea]. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. (...)».

4 L’articolo 2 del RGPD, intitolato «Ambito di applicazione materiale», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;

(...)

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse».

5 L’articolo 9 del RGPD, intitolato «Trattamento di categorie particolari di dati personali», ai paragrafi 1, 2 e 4 prevede quanto segue:

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, (...);

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, (...);

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica (...);

d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, (...);

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (...);

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (...).

(...)

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».

Direttiva 2016/680

6 I considerando da 9 a 12, 14, 26, 27, 31 e 37 della direttiva 2016/680 enunciano quanto segue:

«(9) (...) il [RGPD] stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell’Unione.

(10) Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all’articolo 16 TFUE.

(11) È pertanto opportuno per i settori in questione che una direttiva stabilisca le norme specifiche relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, nel rispetto della natura specifica di tali attività. (...)

(12) Le attività svolte dalla polizia o da altre autorità preposte all’applicazione della legge vertono principalmente sulla prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di reati, comprese le attività di polizia condotte senza previa conoscenza della rilevanza penale di un fatto. (...) Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o...

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