Regulation (EC) No 629/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 (Text with EEA relevance)

Published date27 April 2006
Subject MatterFree movement of workers,Social provisions,Social security for migrant workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 27 April 2006
L_2006114IT.01000101.xml
27.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 114/1

REGOLAMENTO (CE) N. 629/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (3), le procedure per ottenere l'accesso alle prestazioni in natura delle assicurazioni malattia durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro sono state semplificate. È opportuno estendere le procedure semplificate alle disposizioni in materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5).
(2) Al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella legislazione di determinati Stati membri, in particolare dei nuovi Stati membri dopo la fine dei negoziati di adesione, è necessario adeguare gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71.
(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
(4) Al fine di garantire la certezza del diritto e di tutelare le legittime aspettative delle persone interessate, è necessario prevedere che determinate disposizioni recanti modifica dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 abbiano efficacia retroattivamente a partire dal 1o maggio 2004.
(5) Il trattato non prevede competenze diverse da quelle di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale delle persone diverse dai lavoratori subordinati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) all'articolo 60, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;
2) l'articolo 62 è sostituito dal seguente: «Articolo 62 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1. Per ricevere prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo presenta al fornitore di cure un documento emesso dall'istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente all'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo in cui si è recato, la quale chiede all'istituzione competente un attestato che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura. Un documento rilasciato dall'istituzione competente per il diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, in ciascun dato caso individuale ha, nei riguardi del prestatore di assistenza, lo stesso effetto di un documento nazionale che attesta i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno. 2. L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.»;
3) all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.»;
4) all'articolo 66, paragrafo 1, le parole «agli articoli 20 e 21» sono sostituite dalle parole «all'articolo 21»;
5) all'articolo 93, paragrafo 1, «22b» è soppresso e «34a o 34b» sono sostituiti da «o 34a».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 5, lettera a), punti da ii) a ix), e il punto 5, lettera b), punti ii) e iv), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 aprile 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 25.

(2) Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo 2006.

(3) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1.

(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

(5) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue.

1) All’allegato I, sezione II, il punto «V. SLOVACCHIA» è sostituito dal seguente: «V. SLOVACCHIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in conformità delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del regolamento, il termine “familiare” designerà il coniuge e/o i figli a carico nell'accezione della legge sull'assegno familiare.»
2) All'allegato II, sezione I, il punto «H. FRANCIA» è sostituito dal seguente: «H. FRANCIA
1. I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale o commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 e L.723-14 del codice di sicurezza sociale.
2. I regimi a prestazione complementare di assicurazione malattia e maternità per lavoratori autonomi nel settore agricolo, di cui all’articolo L.727-1 del codice rurale.»
3) L'allegato II, sezione II, è modificato come segue:
a) il punto «E. ESTONIA» è sostituito dal seguente: «E. ESTONIA
a) Assegno di nascita
b) Assegno di adozione»;
b) il punto «L. LETTONIA» è sostituito dal seguente: «L. LETTONIA
a) Assegno di nascita
b) Assegno di adozione»;
c) il punto «S. POLONIA» è sostituito dal seguente: «S. POLONIA Assegno integrativo di nascita (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari).»
4) L'allegato II bis è modificato come segue:
a) al punto «D. GERMANIA», la parola «nulla» è sostituita dal testo seguente: «Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del volume II del codice sociale)»;
b) il punto «L. LETTONIA» è sostituito dal seguente: «L. LETTONIA
a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);
b) assegno per la compensazione delle spese di trasporto per le persone con disabilità a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).»;
c) il punto «S. POLONIA» è sostituito dal seguente: «S. POLONIA Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).»;
d) il punto «V. SLOVACCHIA» è sostituito dal seguente: «V. SLOVACCHIA
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT