Regulation (EU) 2015/2102 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

Published date25 November 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 308, 25 November 2015
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25.11.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM») garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.
(2) L'Unione, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM.
(3) Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che stabilisce talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM, è l'atto legislativo idoneo per attuare quelle raccomandazioni della CGPM il cui contenuto non è ancora disciplinato dal diritto dell'Unione. In effetti, il regolamento (UE) n. 1343/2011 può essere modificato per includervi le misure contenute nelle pertinenti raccomandazioni della CGPM.
(4) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato misure per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nella propria zona di competenza che devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Una di queste misure riguarda l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV). La CGPM ha deciso che, in futuro, l'uso di ROV nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, che era già stato autorizzato a fini di operazioni di osservazione e ricerca sul corallo rosso, deve essere consentito soltanto a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato, salvo parere scientifico contrario. Di conseguenza, l'uso di ROV nelle acque dell'Unione non dovrebbe più essere consentito successivamente al 31 dicembre 2015, salvo se giustificato da pareri scientifici. In linea con la raccomandazione GFCM/35/2011/2, l'uso di ROV dovrebbe essere anche consentito nel caso di Stati membri che non l'abbiano ancora autorizzato a fini di ricerca e che desiderino farlo, purché dai risultati scientifici ottenuti nel contesto dei piani di gestione non risulti alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso. Inoltre l'uso di ROV dovrebbe essere autorizzato per un periodo limitato che non superi il 2015 per campagne scientifiche sperimentali di osservazione e di raccolta del corallo rosso. Ai sensi di un'altra misura prevista dalla raccomandazione GFCM/36/2012/1, le catture di corallo rosso devono essere sbarcate solo in un numero limitato di porti dotati di idonei impianti portuali e gli elenchi dei porti designati devono essere comunicati al segretariato della CGPM. È opportuno che qualsiasi modifica degli elenchi dei porti designati dagli Stati membri sia comunicata alla Commissione europea («Commissione») per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM.
(5) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 e GFCM/36/2012/2, che stabiliscono misure volte a ridurre le catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache e cetacei nelle attività di pesca praticate nella zona di applicazione dell'accordo CGPM e che devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Esse comprendono il divieto di utilizzare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, reti da posta ancorate con monofilamenti o fili di diametro superiore a 0,5 mm, al fine di limitare le catture accidentali di cetacei. Tale divieto è già contenuto nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (4), che tuttavia riguarda esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includere tale divieto nel regolamento (UE) n. 1343/2011 affinché si applichi anche al Mar Nero.
(6) Nella sessione annuale del 2012 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione GFCM/36/2012/3 che stabilisce misure volte a garantire, nella zona di sua competenza, un elevato livello di protezione dalle attività di pesca per gli squali e per le razze, e segnatamente per le specie di squali e razze che figurano nell'elenco delle specie in pericolo o minacciate contenuto nell'allegato II del protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (5).
(7) Secondo una misura inclusa nella raccomandazione GFCM/36/2012/3 mirante alla protezione degli squali costieri, l'esercizio della pesca con reti da traino deve essere vietato a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l'isobata di 50 metri o entro l'isobata di 50 metri se la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. A determinate condizioni, possono essere concesse deroghe specifiche e geograficamente limitate. Tale divieto e la possibilità di concedere deroghe sono già contenuti nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che tuttavia riguarda esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includerli nel regolamento (UE) n. 1343/2011 affinché si applichino anche al Mar Nero.
(8) È necessario includere nel regolamento (UE) n. 1343/2011 alcune ulteriori misure della raccomandazione GFCM/36/2012/3, che sono intese a consentire una corretta identificazione degli squali e non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (6) o da altre disposizioni dell'Unione, affinché possano essere pienamente attuate nel diritto dell'Unione.
(9) Nelle sessioni annuali del 2013 e del 2014 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1, che stabiliscono misure per le attività di pesca praticate sugli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico, da attuare nel diritto dell'Unione. Tali misure riguardano la gestione della capacità di pesca per gli stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM sulla base della capacità di pesca di riferimento stabilita mediante l'elenco dei pescherecci che doveva essere trasmesso al segretariato della CGPM entro il 30 novembre 2013, in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tale elenco comprende tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura che sono autorizzati dagli Stati membri interessati a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolati in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18 o che, pur essendo immatricolati in porti situati in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013, operano nella sottozona geografica 17 o 18 o in entrambe. È opportuno che qualsiasi cambiamento che possa incidere su tale elenco sia immediatamente comunicato alla Commissione per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM.
(10) La misura della CGPM stabilita nelle raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1 comprende inoltre un divieto di conservazione a bordo o di sbarco, che è opportuno attuare nella legislazione dell'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ai fini di una corretta attuazione, si dovrebbero elaborare programmi nazionali di controllo, monitoraggio e sorveglianza, che la Commissione dovrebbe comunicare annualmente alla CGPM.
(11) Al fine di migliorare la raccolta dei dati in vista del monitoraggio scientifico di talune specie marine che sono catturate accidentalmente negli attrezzi da pesca, i comandanti dei pescherecci dovrebbero essere obbligati a registrare le catture accidentali delle specie marine in questione. Le relazioni nazionali trasmesse al comitato scientifico consultivo della CGPM dovrebbero contenere le informazioni fornite dai pescherecci sulle catture accidentali di determinate specie marine, completate da dati relativi a dette catture accidentali provenienti da fonti disponibili.
(12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di talune disposizioni del presente regolamento (UE), dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta di corallo rosso e le informazioni relative alle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, le modifiche degli elenchi dei porti designati per lo sbarco delle catture di corallo rosso, l'impatto di taluni pescherecci sulle popolazioni di cetacei ed i cambiamenti intervenuti nelle mappe e negli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(13) Al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare agli obblighi da essa assunti nell'ambito dell'accordo CGPM, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattatoper quanto concerne le autorizzazioni a derogare al divieto di raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m e
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