Regulation (EU) 2015/939 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part

Published date25 June 2015
Subject MatterExternal relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 25 June 2015
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25.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160/62

REGOLAMENTO (UE) 2015/939 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio (2) ha subito sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
(2) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (4) («ASA»), il quale è entrato in vigore il 1o aprile 2009.
(3) È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'ASA.
(4) L'ASA prevede che i prodotti della pesca originari dell'Albania possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.
(5) Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente alle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (8).
(6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (9).
(7) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
(8) L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'ASA richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
(9) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'ASA,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce determinate procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra («ASA»).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è:

a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o
b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC, o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e l'Albania sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 38 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi dell'articolo 39 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque...

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