SC Cridar Cons SRL contra Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj y Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:114
Docket NumberC-582/20
Date24 February 2022
Celex Number62020CJ0582
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto a detrazione – Diniego – Frode fiscale – Assunzione delle prove – Sospensione della pronuncia su un reclamo amministrativo avente ad oggetto un avviso di accertamento che nega il diritto a detrazione, in attesa dell’esito di un procedimento penale – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di neutralità fiscale – Diritto a un buon andamento dell’amministrazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑582/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 23 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2020, nel procedimento

SC Cridar Cons SRL

contro

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore), M. Ilešič, D. Gratsias e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la SC Cridar Cons SRL, da C.F. Costaş, S.I. Puţ e A. Tomuţa, avocați;

– per il governo rumeno, da E. Gane, R.I. Haţieganu e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e A. Armenia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SC Cridar Cons SRL (in prosieguo: la «Cridar») e, dall’altro, l’Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj (Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Cluj, Romania) (in prosieguo: l’«AJFP Cluj») e la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Cluj-Napoca, Romania) (in prosieguo: la «DGRFP Cluj-Napoca»), in ordine alla decisione di sospendere la pronuncia su un reclamo amministrativo avente ad oggetto un avviso di accertamento che nega il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fino alla chiusura di un procedimento penale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 167 della direttiva IVA prevede quanto segue:

«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».

4 L’articolo 168 di tale direttiva precisa quanto segue:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

(...)».

Diritto rumeno

Codice di procedura tributaria

5 La Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (legge n. 207/2015, recante il Codice di procedura tributaria), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «Codice di procedura tributaria»), al suo articolo 118, paragrafo 3, prevede che: «La verifica fiscale è effettuata una sola volta per ciascun tipo di credito fiscale e per ciascun periodo d’imposta».

6 L’articolo 128 del Codice di procedura tributaria, intitolato «Nuova verifica fiscale», al suo paragrafo 1 così dispone:

«In deroga all’articolo 118, paragrafo 3, il capo dell’autorità di verifica fiscale può decidere di sottoporre nuovamente a verifica taluni tipi di obblighi fiscali per un determinato periodo d’imposta in seguito all’emergere di dati supplementari di cui tale autorità non era a conoscenza alla data della verifica fiscale e che incidono sugli esiti di quest’ultima».

7 Ai sensi dell’articolo 131 di tale Codice, intitolato «Esito della verifica fiscale»:

«1) L’esito della verifica fiscale è registrato per iscritto in un verbale di verifica fiscale contenente la descrizione degli accertamenti dell’autorità di verifica fiscale dal punto di vista materiale e giuridico, nonché le conseguenze fiscali di tali accertamenti.

(...)

4) Il verbale di verifica fiscale costituisce il fondamento per l’emissione:

a) dell’avviso di accertamento, per divari al rialzo o al ribasso rispetto agli obblighi fiscali principali relativi ai divari a livello della base imponibile;

(...)».

8 L’articolo 132 di detto codice, intitolato «Ricorso alle autorità preposte all’esercizio dell’azione penale», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«L’autorità di controllo fiscale è tenuta ad adire gli organi giudiziari competenti in merito agli accertamenti compiuti in occasione della verifica fiscale e che potrebbero integrare gli elementi costitutivi di un reato, alle condizioni previste dalla legge penale».

9 L’articolo 268 del medesimo codice, intitolato «Possibilità di proporre reclamo», al paragrafo 1 precisa quanto segue:

«Avverso un titolo di credito, nonché avverso ogni altro atto amministrativo tributario, può essere proposto reclamo a norma del presente titolo. Poiché il reclamo si configura come mezzo di impugnazione amministrativo, esso non priva del diritto di agire in giudizio chiunque ritenga di essere stato leso da un atto amministrativo tributario».

10 L’articolo 277 del Codice di procedura tributaria, intitolato «Sospensione della pronuncia nel procedimento di reclamo per via amministrativa», è così formulato:

«1) L’organo incaricato dell’esame del reclamo può sospendere la pronuncia, con decisione motivata, qualora:

a) l’organo che ha svolto l’attività di controllo abbia adito gli organi competenti in merito alla sussistenza di indizi circa la commissione di un reato in relazione ai mezzi di prova per la determinazione della base imponibile, reato il cui accertamento potrebbe esercitare un’influenza determinante sull’esito che avrà il procedimento amministrativo;

(...)

4) La decisione definitiva con cui il giudice penale statuisce sull’azione civile è opponibile agli organi incaricati dell’esame dei reclami riguardo agli importi per i quali lo Stato si è costituito parte civile».

11 Ai sensi dell’articolo 278 di tale codice, intitolato «Sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo tributario»:

«1) La presentazione di un reclamo amministrativo non comporta la sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo tributario.

2) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto del reclamante di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo tributario ai sensi della [Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (legge n. 554/2004, recante disciplina del contenzioso amministrativo)] (...)

(...)».

12 L’articolo 281 di detto codice, intitolato «Comunicazione della decisione e mezzi di ricorso», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Il reclamante o gli intervenienti nel procedimento di reclamo possono impugnare le decisioni relative a un reclamo nonché gli atti amministrativi tributari cui tali decisioni si riferiscono dinanzi al giudice amministrativo competente (...)».

13 L’articolo 350 del medesimo codice, intitolato «Cooperazione con le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale», ai paragrafi 2 e 3 così dispone:

«2) In casi debitamente giustificati, l’[Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, Romania)], dopo l’avvio del procedimento penale e su parere del pubblico ministero, può essere incaricata di effettuare verifiche fiscali.

3) L’esito delle verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportato in verbali, che costituiscono mezzi di prova. I verbali non costituiscono un titolo di credito fiscale ai sensi del presente codice».

14 Con la sentenza del 29 gennaio 2019, n. 72, la Curtea Constituţională (Corte costituzionale, Romania) ha constatato l’incostituzionalità dell’espressione «che costituiscono mezzi di prova» contenuta al paragrafo 3 di tale articolo 350.

Legge recante disciplina del contenzioso amministrativo

15 La legge n. 554/2004, recante disciplina del contenzioso amministrativo, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge recante disciplina del contenzioso amministrativo»), contiene, all’articolo 2, paragrafo 1, le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(...)

ş) “danno imminente”: il danno materiale futuro e prevedibile o, se del caso, la prevedibile grave perturbazione del funzionamento di un’autorità pubblica o di un servizio pubblico;

t) “casi debitamente giustificati”: le circostanze di fatto e di diritto tali da far sorgere seri dubbi circa la legittimità dell’atto amministrativo;

(…)».

16 L’articolo 14 della legge recante disciplina del contenzioso amministrativo, intitolato «Sospensione dell’esecuzione dell’atto», al paragrafo 1 così dispone:

«In casi debitamente giustificati e al fine di prevenire un danno imminente, dopo aver adito (...) l’autorità pubblica da cui promana l’atto o l’autorità gerarchica superiore, la persona lesa può chiedere al giudice competente di disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo unilaterale fino alla pronuncia del giudice di merito. Qualora la...

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