A SCPI v Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:276
Docket NumberC-342/20
Date07 April 2022
Celex Number62020CJ0342
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Esenzione dei fondi di investimento – Condizioni di esenzione – Condizione relativa alla forma contrattuale dei fondi»

Nella causa C‑342/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), con decisione del 9 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2020, nel procedimento

A SCPI

con l’intervento di:

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo finlandese, inizialmente da H. Leppo, A. Laine e S. Hartikainen, successivamente da H. Leppo e A. Laine, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, inizialmente, da W. Roels e I. Koskinen, successivamente da W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla A SCPI, società di diritto francese, in merito alla decisione anticipata (tax ruling) della Verohallinto (amministrazione tributaria, Finlandia), del 13 giugno 2019, relativa alla tassazione dei redditi da locazione e degli utili derivanti da cessioni di immobili situati in Finlandia e da azioni di società proprietarie di immobili situati in Finlandia, percepiti da A in tale Stato membro nel corso degli esercizi fiscali 2019 e 2020 (in prosieguo: la «decisione del 13 giugno 2019»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32), prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.

2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:

a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e

b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.

3. Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento).

(...)».

4 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1), così dispone:

«1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 3, la presente direttiva si applica ai:

a) GEFIA [gestori di fondi di investimento alternativi] UE che gestiscono uno o più FIA [fondi di investimento alternativi], a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE;

b) GEFIA non UE che gestiscono uno o più FIA UE; e

c) GEFIA non UE che commercializzano uno o più FIA nell’Unione, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE.

2. Ai fini del paragrafo 1, è irrilevante:

a) che il FIA sia di tipo aperto o chiuso;

b) che il FIA sia costituito in forza del diritto contrattuale, in forma di negozio fiduciario, per legge o che abbia altra forma giuridica;

c) la struttura giuridica del GEFIA».

5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva:

«(…) si intende per:

a) “FIA”, gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che:

i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e

ii) non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE».

Diritto finlandese

6 Ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della tuloverolaki (1535/1992) [legge relativa all’imposta sul reddito (1535/1992)], del 30 dicembre 1992, come modificata dalla legge 528/2019, del 12 aprile 2019 (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sul reddito»), per «entità» si intendono, in particolare, la società per azioni, i fondi d’investimento e i fondi d’investimento speciale.

7 Conformemente all’articolo 9, primo comma, punto 2, della legge relativa all’imposta sul reddito, le persone fisiche che non risultino domiciliate in Finlandia durante l’esercizio fiscale e le entità estere sono tenute a pagare le imposte sui redditi percepiti in Finlandia.

8 L’articolo 10 di tale legge enuncia quanto segue:

«Il reddito percepito in Finlandia include:

1) il reddito derivante da beni immobili situati in Finlandia o da locali posseduti sulla base di azioni di una società per azioni immobiliare o di altra società per azioni finlandese oppure sulla base dell’appartenenza ad una cooperativa finlandese immobiliare o ad altra cooperativa;

(...)

6) i dividendi, le plusvalenze prodotte da una società cooperativa e gli altri redditi analoghi provenienti da una società per azioni, da una società cooperativa o da un’altra entità finlandese, nonché la partecipazione all’utile di un gruppo finlandese;

(...)

10) l’utile derivante dalla cessione di un immobile situato in Finlandia o dalla cessione di azioni o di quote di una società per azioni immobiliare o di un’altra società per azioni o cooperativa finlandese, il cui patrimonio complessivo sia costituito per oltre il 50% da uno o più immobili situati in Finlandia».

9 L’articolo 20 a di detta legge, applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2020, prevede, al suo primo, secondo, quarto e settimo comma, quanto segue:

«Sono esenti dall’imposta sul reddito i fondi d’investimento ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 2, del capo 1 della sijoitusrahastolaki (213/2019) [legge sui fondi di investimento (213/2019)] nonché i fondi di investimento esteri aperti, istituiti per contratto, comparabili a questi ultimi, le cui quote siano detenute da almeno 30 titolari.

Le disposizioni del primo comma relative all’esenzione fiscale dei fondi d’investimento si applicano anche ai fondi d’investimento speciali di cui all’articolo 1, secondo comma, del capo 2 della vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki (162/2014) [legge relativa ai gestori di fondi alternativi (162/2014)], e ai fondi d’investimento speciali esteri, istituiti per contratto, comparabili a questi ultimi, purché si tratti di fondi aperti, le cui quote siano detenute da almeno 30 titolari.

(...)

L’esenzione di un fondo d’investimento speciale di cui all’articolo 1, secondo comma, del capo 2 della legge relativa ai gestori di fondi alternativi o di un fondo d’investimento speciale estero, costituito per contratto, equiparabile a quest’ultimo, che investa il suo patrimonio principalmente in immobili o in valori di investimento immobiliare con le modalità di cui all’articolo 4 del capo 16 a di tale legge, è subordinata alla condizione che tale fondo distribuisca ai detentori delle sue quote, su base annua, almeno tre quarti degli utili d’esercizio, escluse le plusvalenze non realizzate.

(...)

Qualora un fondo d’investimento o un fondo d’investimento speciale sia composto da uno o più comparti d’investimento, a questi ultimi si applicano le disposizioni relative ai fondi di investimento o ai fondi di investimento speciali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 A è una società d’investimento immobiliare a capitale variabile di diritto francese che investe in beni immobili situati nella zona euro, che vengono affittati ad imprese. In quanto fondo d’investimento alternativo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61, A è soggetta al controllo dell’Autorità per i mercati finanziari (Francia).

11 A Asset Management SAS, società per azioni semplificata di diritto francese, assicura la gestione di A e adotta tutte le decisioni che la riguardano. Tali due società hanno la loro sede legale in Francia e non dispongono di alcun centro di attività in Finlandia.

12 Gli investitori che hanno sottoscritto quote di A percepiscono il loro rendimento su base annua corrispondente al reddito da locazione netto e agli altri redditi finanziari netti percepiti da A. La distribuzione degli utili viene decisa dall’assemblea generale di tale società.

13 In Francia, A è un’entità fiscalmente trasparente che non è assoggettata all’imposta sul reddito. Sono gli investitori ad essere debitori dell’imposta sul reddito derivante dal rendimento delle quote di A nonché dalla vendita o...

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