Euromin Holdings (Cyprus) Limited contra Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1014
Docket NumberC-735/19
Celex Number62019CJ0735
Date10 December 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 dicembre 2020(*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto societario – Direttiva 2004/25/CE – Offerta pubblica di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma – Tutela degli azionisti di minoranza – Offerta obbligatoria di acquisto – Metodo di calcolo del valore delle azioni per determinare il prezzo equo – Potere di modifica del prezzo equo – Eccezioni al modo di calcolo standard in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Responsabilità dello Stato membro interessato – Danno sofferto dall’offerente, derivante da un’offerta di prezzo troppo elevata»

Nella causa C‑735/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 30 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2019, nel procedimento

Euromin Holdings (Cyprus) Limited,

con l’intervento di:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Euromin Holdings (Cyprus) Limited, da K. Bērziņa, advokāta palīgs, e I. Kramiņa, advokāte;

– per il governo lettone, da V. Soņeca, V. Kalniņa e K. Pommere, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da H. Støvlbæk, V. Di Bucci e I. Naglis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU 2004, L 142, pag. 12) e, dall’altro, del principio di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Euromin Holdings (Cyprus) Limited e la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia; in prosieguo: la «commissione dei mercati finanziari»), in merito ad una domanda diretta, da un lato, a far dichiarare l’illegittimità della decisione del 15 ottobre 2015 con cui tale commissione ha autorizzato l’acquisto delle azioni della Ventspils nafta AS, che costituivano l’oggetto di un’offerta pubblica di acquisto (OPA), a un prezzo pari a EUR 4,56 per azione (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno subito a causa di tale decisione.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

La direttiva 2004/25

3 Il considerando 9 della direttiva 2004/25 stabilisce che:

«È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per tutelare i possessori di titoli, in particolare quelli con partecipazioni di minoranza, quando è stato acquisito il controllo delle loro società. Gli Stati membri dovrebbero assicurare tale tutela obbligando chiunque acquisisca il controllo di una società a promuovere un’offerta rivolta a tutti i possessori di titoli di tale società, proponendo loro di acquisire la totalità dei loro titoli ad un prezzo equo definito in comune. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli, come l’obbligo di promuovere un’offerta parziale quando l’offerente non acquisisce il controllo della società o l’obbligo di promuovere un’offerta simultaneamente all’assunzione di controllo della società».

4 L’articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1. Ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano applicati i seguenti principi:

a) tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente; inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli devono essere tutelati;

(...)

2. Perché siano applicati i principi enunciati nel paragrafo 1, gli Stati membri:

a) provvedono a che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva;

b) possono fissare ulteriori condizioni e disposizioni più rigorose di quelle prescritte dalla presente direttiva per regolamentare le offerte».

5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, di detta direttiva:

«La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di designare le autorità giudiziarie o di altra natura competenti a dirimere le controversie e a pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente commesse durante lo svolgimento dell’offerta, nonché il potere degli Stati membri di stabilire se e in quali circostanze le parti dell’offerta hanno il diritto di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere eventualmente conferito all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di rifiutare di conoscere di una controversia e di decidere se tale controversia possa incidere sull’esito dell’offerta. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di determinare il diritto in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza o regolamento delle controversie tra le parti di un’offerta».

6 L’articolo 5 della medesima direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un’offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L’offerta è promossa quanto prima ed è indirizzata a tutti i possessori dei titoli per la totalità delle loro partecipazioni, al prezzo equo definito nel paragrafo 4.

(...)

4. È considerato prezzo equo il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall’offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, in un periodo, che spetta agli Stati membri determinare, di non meno di sei e non più di dodici mesi antecedenti all’offerta di cui al paragrafo 1. Se, dopo che l’offerta è stata resa pubblica e prima che venga chiusa per l’accettazione, l’offerente o qualsiasi persona che agisca di concerto con lui acquista titoli a un prezzo superiore a quello dell’offerta, l’offerente deve aumentare la sua offerta a non meno del prezzo massimo pagato per i titoli così acquistati.

Nel rispetto dei principi generali contenuti nell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a modificare il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati. A tale scopo, possono redigere un elenco di circostanze nelle quali il prezzo massimo può essere modificato, verso l’alto o verso il basso, come ad esempio se il prezzo massimo è stato concordato tra l’acquirente ed un venditore, se i prezzi di mercato dei titoli in oggetto sono stati manipolati, se i prezzi di mercato in generale o in particolare sono stati influenzati da eventi eccezionali, o per permettere il salvataggio di un’impresa in difficoltà. Possono altresì definire i criteri da utilizzare in questi casi, come ad esempio il valore medio di mercato su un certo periodo, il valore di liquidazione della società o altri criteri oggettivi di valutazione generalmente utilizzati nell’analisi finanziaria.

(...)».

Il regolamento (UE) n. 1254/2012

7 L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 10, l’International Financial Reporting Standard 11, l’International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011) (GU 2012, L 360, pag. 1), ha inserito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, intitolato «Bilancio consolidato» (in prosieguo: l’«IFRS 10»), contenuto nell’allegato a tale regolamento, nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008 (GU 2008, L 320, pag. 1).

8 Il punto 22 della parte dell’allegato del regolamento n. 1254/2012, relativo all’IFRS 10, prevede quanto segue:

«Una entità controllante deve presentare le partecipazioni di minoranza nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell’ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante».

9 Ai sensi dell’allegato A della parte dell’allegato del regolamento n. 1254/2012, relativo all’IFRS 10, la nozione di «partecipazione di minoranza» è definita come relativa al «patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una controllante».

Diritto lettone

10 L’articolo 5 del Finanšu strumentu tirgus likums (legge sui mercati degli strumenti finanziari) (Latvijas Vēstnesis 2003, n. 175), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «FITL»), così dispone:

«La commissione [dei mercati finanziari], i suoi agenti e mandatari non sono responsabili dei danni causati agli operatori del mercato...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 5 May 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ..., Rn. 51), vom 24. März 2009, Danske Slagterier ( C‑445/06 , EU:C:2009:178 , Rn. 20), und vom 10. Dezember 2020, Euromin Holdings (Cyprus) (C‑735/19, EU:C:2020:1014 , Rn. 79). 17 Urteile vom 19. November 1991, Francovich u. a. ( C‑6/90 und C‑9/90 , EU:C:1991:428 , Rn. 40), vom 5. März ......
  • JP contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2022
    ...Urteile vom 4. Oktober 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, Rn. 103 und 104, sowie vom 10. Dezember 2020, Euromin Holdings [Cyprus], C‑735/19, EU:C:2020:1014, Rn. 90). Deshalb verlangen die volle Wirksamkeit dieser unionsrechtlichen Vorschriften und der Schutz der Rechte, die mit ihnen ......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 5 May 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ..., Rn. 51), vom 24. März 2009, Danske Slagterier ( C‑445/06 , EU:C:2009:178 , Rn. 20), und vom 10. Dezember 2020, Euromin Holdings (Cyprus) (C‑735/19, EU:C:2020:1014 , Rn. 79). 17 Urteile vom 19. November 1991, Francovich u. a. ( C‑6/90 und C‑9/90 , EU:C:1991:428 , Rn. 40), vom 5. März ......
  • JP contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2022
    ...Urteile vom 4. Oktober 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, Rn. 103 und 104, sowie vom 10. Dezember 2020, Euromin Holdings [Cyprus], C‑735/19, EU:C:2020:1014, Rn. 90). Deshalb verlangen die volle Wirksamkeit dieser unionsrechtlichen Vorschriften und der Schutz der Rechte, die mit ihnen ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT