judgment of 13 January 2021, C‑631/18

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:2
Docket NumberC-631/18
Date13 January 2021
Celex Number62018CJ0631
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 gennaio 2021 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato di strumenti finanziari – Direttiva delegata (UE) 2017/593 – Mancata trasposizione e/o mancata comunicazione delle misure di trasposizione»

Nella causa C‑631/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto l’8 ottobre 2018,

Commissione europea, rappresentata da T. Scharf e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Slovenia, rappresentata da V. Klemenc, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, A. Kumin, N. Wahl e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’adeguamento alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU 2017, L 87, pag. 500; in prosieguo: la «direttiva delegata MiFID II»), o non avendo comunicato alla Commissione le suddette disposizioni, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14 della direttiva delegata 2017/593.

Contesto normativo

2 I considerando da 1 a 3 della direttiva delegata MiFID II enunciano quanto segue:

«(1) La direttiva 2014/65/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (GU 2016, L 175, pag. 8) (in prosieguo: la “direttiva MiFID II”),] introduce un regime generale inteso a garantire la tutela degli investitori.

(2) La protezione degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti costituisce una parte importante di tale regime, essendo le imprese di investimento soggette all’obbligo di adottare misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà e altri diritti degli investitori in merito ai titoli e ai fondi affidati a un’impresa di investimento. Le imprese di investimento dovrebbero mettere in atto dispositivi adeguati e specifici per garantire la tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti.

(3) Al fine di precisare ulteriormente il quadro normativo per la tutela degli investitori e per aumentare la chiarezza per i clienti, e in linea con la strategia globale per promuovere la crescita e l’occupazione nell’Unione mediante un quadro giuridico ed economico integrato che sia efficiente e consideri tutti gli attori in modo equo, la Commissione è stata autorizzata ad adottare regole dettagliate per affrontare i rischi specifici relativi alla protezione degli investitori o all’integrità del mercato».

3 L’articolo 1 della suddetta direttiva delegata, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, alle società di gestione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32),] e ai gestori di fondi di investimento alternativi a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1)]».

4 L’articolo 14 della citata direttiva delegata, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», recita:

«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

5 La Commissione, non avendo ricevuto dalla Repubblica di Slovenia alcuna informazione concernente l’adozione e la pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva delegata MiFID II entro la scadenza del termine di trasposizione previsto dall’articolo 14 di quest’ultima, ossia il 3 luglio 2017, ha inviato al suddetto Stato membro, il 26 settembre 2017, una lettera di diffida.

6 La...

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