KS and Others v The International Protection Appeals Tribunal and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:11
Date12 May 2021
Docket NumberC-322/19,C-385/19
Celex Number62019CJ0322
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0322

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

14 gennaio 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Protezione internazionale – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Cittadino di uno Stato terzo che si è recato da uno Stato membro dell’Unione europea in un altro, ma che ha chiesto la protezione internazionale solo in quest’ultimo – Decisione di trasferimento verso il primo Stato membro – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Accesso al mercato del lavoro quale richiedente protezione internazionale»

Nelle cause riunite C‑322/19 e C‑385/19,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) (C‑322/19), e dall’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per i ricorsi in materia di protezione internazionale, Irlanda) (C‑385/19), con decisioni del 25 marzo 2019 e del 16 maggio 2019, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 23 aprile 2019 e il 16 maggio 2019, nei procedimenti

K.S.,

M.H.K.

contro

The International Protection Appeals Tribunal,

The Minister for Justice and Equality,

Ireland,

The Attorney General (C‑322/19),

e

R.A.T.,

D.S.

contro

Minister for Justice and Equality (C‑385/19),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per K.S., da M. Conlon, QC, B. Burns, solicitor, E. Dornan e P. O’Shea, BL;

per M.H.K., da M. Conlon, QC, B. Burns, solicitor, E. Dornan e P. O’Shea, BL;

per R.A.T., da M. Conlon, QC, B. Burns, solicitor, e E. Dornan, BL;

per D.S., da M. Conlon, QC, S. Bartels e A. Lodge, solicitors, e E. Bouchared, BL;

per il Minister for Justice and Equality, da M. Browne, G. Hodge, S.-J. Hillery e R. Barron, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Azéma, C. Ladenburger e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti, in un caso, i sigg. K.S. e M.H.K. all’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale, Irlanda), al Minister for Justice and Equality (Ministero della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda), all’Irlanda e all’Attorney General e, nell’altro, la sig.ra R.A.T. e il sig. D.S., al Minister for Justice and Equality (Ministero della Giustizia e delle Pari opportunità), in merito alla legittimità di decisioni che negano loro l’accesso al mercato del lavoro nella loro qualità di richiedenti protezione internazionale, il cui trasferimento verso un altro Stato membro è stato richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2013/33

3

La direttiva 2013/33 ha abrogato e sostituito, a far data dal 21 luglio 2015, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU 2003, L 31, pag. 18).

4

I considerando 8, 11, 23 e 33 della direttiva 2013/33 così recitano:

«(8)

Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell’Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti.

(11)

È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

(23)

Per favorire l’autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro.

(33)

A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione».

5

L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b)

“richiedente”: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

(…)

f)

“condizioni di accoglienza”: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;

g)

“condizioni materiali di accoglienza”: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

(...)».

6

L’articolo 15 della direttiva 2013/33, intitolato «Lavoro», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l’autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente l’accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

(...)

3. L’accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso».

Direttiva 2013/32/UE

7

La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), ha abrogato e sostituito, con effetto dal 21 luglio 2015, la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

8

I considerando 27 e 58 della direttiva 2013/32 così recitano:

«(27)

Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l’intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva [2013/33] (…).

(58)

A norma degli articoli 1, 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione».

9

L’articolo 2, lettera p), della direttiva 2013/32 definisce i termini di «rimanere nello Stato membro» come «il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame».

10

L’articolo 9 della suddetta direttiva, intitolato «Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno».

11

L’articolo 13 della stessa direttiva, intitolato «Obblighi dei richiedenti», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri impongono ai richiedenti l’obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell’accertamento dell’identità e degli altri elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante...

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