BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1045
Date17 December 2020
Docket NumberC-656/19
Celex Number62019CJ0656
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 dicembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni all’esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato – Articolo 147 – “Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” non stabiliti nell’Unione – Nozione – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione – Prova – Diniego dell’esenzione all’esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Frode»

Nella causa C‑656/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria), con decisione del 22 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 4 settembre 2019, nel procedimento

BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., da A. Hajós, A.I. Dobos e L. Horváth, ügyvédek;

– per il governo ungherese, da M.Z Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Havas, L. Lozano Palacios e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (in prosieguo: la «Bakati») e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: la «Direzione dei ricorsi»), relativamente a una decisione che nega l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori.

3 A partire dal 1° aprile 2020, tale controversia rientra nella competenza della Szegedi Törvényszék (Corte di Szeged, Ungheria), come tale giudice ha comunicato alla Corte, senza tuttavia che fossero ritirate le questioni che erano state rivolte dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva IVA

4 L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, così dispone:

«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».

5 Il titolo IX di tale direttiva riguarda le esenzioni. Il capo 1 di quest’ultimo è composto dal solo articolo 131 di detta direttiva, il quale prevede quanto segue:

«Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».

6 Il capo 6 di tale titolo IX è intitolato «Esenzioni all’esportazione» e contiene gli articoli 146 e 147 della medesima direttiva. Ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(…)

b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall’acquirente stesso e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato».

7 L’articolo 147 della direttiva IVA precisa quanto segue:

«1. Qualora la cessione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l’esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il viaggiatore non è stabilito nella Comunità;

b) i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;

c) il valore complessivo della cessione, compresa l’IVA, supera la somma di 175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale, (...)

Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore all’importo previsto al primo comma, lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1, per “viaggiatore non stabilito nella Comunità” si intende il viaggiatore il cui indirizzo permanente o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per “indirizzo permanente o residenza abituale” si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d’identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.

La prova dell’esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell’ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

(…)».

8 Il titolo XI di tale direttiva è relativo agli «Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi». Nel capo 7 di tale titolo XI, intitolato «Disposizioni varie», figura l’articolo 273 di detta direttiva, il quale, al suo primo comma, enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».

Regolamento delegato (UE) 2015/2446

9 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1), contiene, al suo articolo 1, definizioni utili ai fini dell’applicazione del regolamento delegato in parola.

10 Secondo tale articolo 1, punto 5, la nozione di «bagagli» riguarda «tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica».

Diritto ungherese

11 L’általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII del 2007 relativa all’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: la «legge sull’IVA»), al suo articolo 98, dispone quanto segue:

«(1) Sono esentate dall’imposta le cessioni di beni spediti per posta o trasportati dallo Stato verso un paese al di fuori della Comunità, a condizione che la spedizione o il trasporto:

(…)

b) siano effettuati dall’acquirente stesso o da un terzo che agisce in suo nome se sono soddisfatte le ulteriori condizioni previste dai paragrafi 3 e 4 del presente articolo o dagli articoli 99 e 100 della presente legge.

(2) Il paragrafo 1 è applicabile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’autorità che fa uscire i beni dal territorio della Comunità deve aver certificato che essi hanno lasciato detto territorio al momento della cessione o, al più tardi entro 90 giorni dalla data in cui essa è stata effettuata, (…)

(…)

(3) Fatte salve le disposizioni degli articoli 99 e 100, si può applicare il paragrafo 1, lettera b), se, in tale contesto, l’acquirente non è stabilito in Ungheria o, in mancanza di stabilimento, non abbia ivi il suo domicilio o la sua residenza abituale.

(…)».

12 L’articolo 99 della legge sull’IVA è così formulato:

«(1) Quando l’acquirente è un viaggiatore straniero e i beni ceduti (...) formano parte del suo bagaglio personale o di viaggio, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 98, paragrafo 1, occorre che:

a) il valore della cessione, compresa l’imposta, superi l’importo di EUR 175;

b) il viaggiatore straniero dimostri il suo status mediante documenti di viaggio o di altro genere emessi dalle autorità riconosciute come competenti in Ungheria e che hanno la funzione di identificare la persona (…);

c) il fatto che i beni hanno lasciato il territorio comunitario sia attestato dall’autorità competente per l’uscita dei prodotti della Comunità, apponendo un visto e un timbro sul modulo fornito a tal fine dall’amministrazione tributaria dello Stato (...), dietro contestuale presentazione dei beni ceduti e dell’originale della fattura che conferma l’esecuzione della cessione dei beni.

(2) Per poter beneficiare dell’esenzione, il venditore dei beni deve, oltre all’emissione di una fattura, compilare un modulo di domanda di rimborso dell’imposta su richiesta del viaggiatore straniero. (…) Il modulo di domanda di rimborso dell’imposta è redatto in tre copie dal venditore dei beni il quale consegna le prime due copie al viaggiatore e conserva la terza copia tra i propri documenti contabili.

(3) Quando attesta l’uscita dei beni di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità doganale preleva dal viaggiatore la seconda copia del modulo di domanda di rimborso dell’imposta munita di un visto e di un timbro.

(4) L’esenzione dall’imposta è soggetta alla condizione:

a) che il venditore dei beni sia in possesso della prima copia...

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