Judgment of the Court (Second Chamber) of 2 March 2023. References for a preliminary ruling – Migrant workers – Social security – Legislation applicable – Regulation (EC) No 987/2009 – Article 5 – A1 certificate – Provisional withdrawal – Binding effect – Certificate fraudulently obtained or relied on – Regulation (EC) No 883/2004 – Article 13(1)(b)(i) – Persons normally pursuing an activity as an employed person in two or more Member States – Applicability of the legislation of the Member State in which the registered office is situated – Concept of ‘registered office’ – Undertaking which has obtained a Community licence for transport under Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 – Effect – Licence fraudulently obtained or relied on.#Case C-410/21.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:138
Date02 March 2023
Docket NumberC-410/21
Celex Number62021CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 5 – Certificato A 1 – Revoca provvisoria – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i) – Persone che esercitano abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri – Applicabilità della legislazione dello Stato membro della sede legale – Nozione di “sede legale” – Impresa che ha ottenuto una licenza di trasporto comunitaria in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 – Incidenza – Licenza ottenuta o invocata in modo fraudolento»

Nelle cause riunite C‑410/21 e C‑661/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), con decisioni del 29 giugno 2021 (C‑410/21) e del 27 ottobre 2021 (C‑661/21), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 5 luglio 2021 e il 4 novembre 2021, nei procedimenti penali a carico di

FU,

DRV Intertrans BV (C‑410/21),

e

Verbraeken J. en Zonen BV,

PN (C‑661/21),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per FU e la DRV Intertrans BV, da F. Vanden Bogaerde, advocaat;

– per la Verbraeken J. en Zonen BV, da P. Bekaert e S. Bekaert, advocaten;

– per PN, da F. Vanden Bogaerde, advocaat;

– per il governo belga, da S. Baeyens, C. Pochet e L. Van den Broecket, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da D. Martin e F. van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51), nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due procedimenti penali avviati, da un lato, a carico di FU e della DRV Intertrans BV (causa C‑410/21) e, dall’altro, a carico della Verbraeken J. en Zonen BV e di PN (causa C‑661/21), per aver commesso frodi in materia di contributi previdenziali.

Contesto normativo

Regolamento n. 883/2004

3 Il considerando 15 del regolamento n. 883/2004 enuncia quanto segue:

«È necessario assoggettare le persone che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare».

4 Il titolo II del regolamento n. 883/2004, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo.

5 L’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo».

6 L’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:

«La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

(...)

b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro; (...)

(...)».

7 In forza dell’articolo 72, lettera a), del medesimo regolamento, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: la «commissione amministrativa») è incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento n. 883/2004 o da quelle del regolamento n. 987/2009.

8 Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Cooperazione»:

«(...)

4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

(...)

6. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa».

9 L’articolo 90, paragrafo 1, di detto regolamento, così dispone:

«Il [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2)] è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(...)».

Regolamento n. 987/2009

10 I considerando 2 e 6 del regolamento n. 987/2009 enunciano quanto segue:

«(2) L’organizzazione d’una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il [regolamento n. 883/2004] di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.

(...)

(6) Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del [regolamento n. 883/2004]. (...)».

11 Sotto il titolo «Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro», l’articolo 5 del regolamento in parola dispone quanto segue:

«1. I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del [regolamento n. 883/2004] e del [presente regolamento], nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta».

12 L’articolo 14, paragrafo 5 bis, primo comma, di detto regolamento è così formulato:

«Ai fini dell’applicazione del titolo II del [regolamento n. 883/2004], per “sede legale o domicilio” s’intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale».

13 Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

«Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni».

14 L’articolo 20 del regolamento n....

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT