SIA „DOBELES HES” v Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:1
Date12 January 2023
Docket NumberC-702/20
Celex Number62020CJ0702
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato – Mancato versamento di una parte dell’aiuto in questione – Domanda di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta, in base alla citata normativa nazionale, a versare l’aiuto in parola, e il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento – Aiuto nuovo – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 5, paragrafo 2 – Cumulo – Presa in considerazione degli importi di aiuto già percepiti durante il periodo di riferimento sulla base della suddetta normativa nazionale»

Nelle cause riunite C‑702/20 e C‑17/21,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisioni del 18 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 22 dicembre 2020 e l’11 gennaio 2021, nei procedimenti

«DOBELES HES» SIA (C‑702/20)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21)

con l’intervento di:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,

Ekonomikas ministrija,

Finanšu ministrija,

«GM» SIA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, L.S. Rossi, M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot (relatore), N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, M. Gavalec e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per la «DOBELES HES» SIA e la «GM» SIA, da J. Vaits;

– per la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, da E. Bergmane, I. Birziņš, J. Miķelsons e A. Ozola;

– per il governo lettone, da E. Bārdiņš, J. Davidoviča, I. Hūna e K. Pommere, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller, A. Hoesch e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

– per il governo neerlandese, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, G. Braga da Cruz, I. Naglis e I. Rubene, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1), e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono, rispettivamente, la «DOBELES HES» SIA e la «GM» SIA (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti di cui ai procedimenti principali») alla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Commissione di regolazione dei servizi pubblici, Lettonia) (in prosieguo: l’«autorità di regolazione») in merito alla fissazione del prezzo di acquisto dell’elettricità da parte dell’impresa di distribuzione autorizzata ad una tariffa troppo bassa per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30 novembre 2007 per quanto riguarda la DOBELES HES e per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2008 per quanto riguarda la GM.

Contesto giuridico

Diritto dellUnione

Trattato di adesione e Atto di adesione

3 Il Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 17), è stato firmato dalla Repubblica di Lettonia il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004 (in prosieguo: il «Trattato di adesione»).

4 In virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, del Trattato di adesione, le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i Trattati sui quali è fondata l’Unione europea sono contenuti nell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione»).

5 L’articolo 22 dell’Atto di adesione, il quale, allo stesso titolo delle altre disposizioni di quest’ultimo, costituisce parte integrante del Trattato di adesione, dispone che le misure indicate nell’elenco contenuto nel suo allegato IV sono applicate alle condizioni definite da questo stesso allegato.

6 L’allegato IV, punto 3, paragrafo 1, dell’Atto di adesione così dispone:

«I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l’adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 1, TFUE]:

a) misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;

b) misure di aiuto elencate nell’appendice del presente allegato;

c) misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state valutate dall’autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l’acquis e nei cui confronti la Commissione [europea] non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al [paragrafo] 2.

Tutte le misure ancora applicabili dopo la data dell’adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell’applicazione dell’articolo [108, paragrafo 3, TFUE]».

7 L’allegato IV, punto 3, paragrafo 2, dell’Atto di adesione stabilisce la procedura applicabile nel caso in cui un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini un aiuto nell’ambito del procedimento contemplato dal paragrafo 1, lettera c), del medesimo punto 3, prevedendo che detto Stato, in tal caso, interloquisca regolarmente con l’istituzione di cui sopra. Secondo il paragrafo 3 del citato punto 3, qualsiasi decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), del medesimo punto, è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

Regolamento n. 1407/2013

8 L’articolo 3 del regolamento n. 1407/2013, intitolato «Aiuti “de minimis”», così dispone:

«1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE].

2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

(…)».

9 L’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione».

10 L’articolo 7 del citato regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili».

Regolamento 2015/1589

11 L’articolo 1 del regolamento 2015/1589...

To continue reading

Request your trial
16 practice notes
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 9 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...encargados de gestionar esos fondos (apartados 34 y 35)], y FVE Holýšov I, apartado 46. 10 Sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, en lo sucesivo, «sentencia DOBELES HES», 11 Alemania pasa por alto la estructura exacta de los Tratados. El artículo 30 TFUE figura e......
  • República Federal de Alemania contra Comisión Europea.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 24 January 2024
    ...competencia (sentencias de 15 de mayo de 2019, Achema y otros, C‑706/17, EU:C:2019:407, apartado 46, y de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 31 En relación con la existencia de una intervención del Estado o mediante fondos estatales, único requisito ......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 9 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...the entities managing the funds (paragraphs 34 and 35)); and in FVE Holýšov I (paragraph 46). 9 Judgment of 12 January 2023, DOBELES HES (C‑702/20 and C‑17/21, EU:C:2023:1, ‘the judgment in DOBELES 10 Germany overlooks the exact scheme of the Treaties. Article 30 TFEU is set out under Title......
  • XXX v Randstad Empleo ETT, SAU and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 February 2024
    ...ihm vom nationalen Gericht unterbreiteten Sachverhalts zur Auslegung einer Unionsvorschrift äußern (Urteil vom 12. Januar 2023, DOBELES HES, C‑702/20 und C‑17/21, EU:C:2023:1, Rn. 85 und die dort angeführte 27 Der Gerichtshof betont im Übrigen, wie wichtig es ist, dass das nationale Gericht......
  • Request a trial to view additional results
16 cases
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 9 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...encargados de gestionar esos fondos (apartados 34 y 35)], y FVE Holýšov I, apartado 46. 10 Sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, en lo sucesivo, «sentencia DOBELES HES», 11 Alemania pasa por alto la estructura exacta de los Tratados. El artículo 30 TFUE figura e......
  • República Federal de Alemania contra Comisión Europea.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 24 January 2024
    ...competencia (sentencias de 15 de mayo de 2019, Achema y otros, C‑706/17, EU:C:2019:407, apartado 46, y de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 31 En relación con la existencia de una intervención del Estado o mediante fondos estatales, único requisito ......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 9 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 November 2023
    ...the entities managing the funds (paragraphs 34 and 35)); and in FVE Holýšov I (paragraph 46). 9 Judgment of 12 January 2023, DOBELES HES (C‑702/20 and C‑17/21, EU:C:2023:1, ‘the judgment in DOBELES 10 Germany overlooks the exact scheme of the Treaties. Article 30 TFEU is set out under Title......
  • XXX v Randstad Empleo ETT, SAU and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 February 2024
    ...ihm vom nationalen Gericht unterbreiteten Sachverhalts zur Auslegung einer Unionsvorschrift äußern (Urteil vom 12. Januar 2023, DOBELES HES, C‑702/20 und C‑17/21, EU:C:2023:1, Rn. 85 und die dort angeführte 27 Der Gerichtshof betont im Übrigen, wie wichtig es ist, dass das nationale Gericht......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT