T.N. and N.N. v E.G.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:426
Docket NumberC-617/20
Date02 June 2022
Celex Number62020CJ0617
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

2 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 13 e 28 – Validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità – Erede residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a decidere sulla successione – Dichiarazione resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza abituale di tale erede»

Nella causa C‑617/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunale superiore del Land, Brema, Germania), con decisione dell’11 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2020, nel procedimento avviato da

T.N.,

N.N.

nei confronti di

E.G.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič (relatore), D. Gratsias e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Greco, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, inizialmente da S. Grünheid, W. Wils e M. Wilderspin, successivamente da S. Grünheid e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3, GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2018, L 176, pag. 23).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da T.N. e N.N. in merito alla domanda di rilascio di un certificato ereditario collettivo concernente la successione di W.N., marito di E.G. e zio di T.N. e N.N. (in prosieguo: i «nipoti del defunto»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 7, 32 e 67 del regolamento n. 650/2012 così recitano:

«(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(...)

(32) Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(...)

(67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. (...)».

4 Il capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», comprende in particolare gli articoli 4 e 13.

5 L’articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6 L’articolo 13 dello stesso regolamento, rubricato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima», dispone come segue:

«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

7 Il capo III del regolamento n. 650/2012, rubricato «Legge applicabile», comprende in particolare gli articoli 21, 23 e 28 di quest’ultimo.

8 L’articolo 21 di tale regolamento, rubricato «Criterio generale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

9 L’articolo 23 di detto regolamento, rubricato «Ambito di applicazione della legge applicabile», ai paragrafi 1 e 2 recita così:

«1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2. Tale legge regola in particolare:

(...)

e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato;

(...)».

10 L’articolo 28 dello stesso regolamento, rubricato «Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia», prevede quanto segue:

«La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o

b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale».

Diritto tedesco

11 L’articolo 1942 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), rubricato «Devoluzione e rinuncia all’eredità», così dispone:

«1. L’eredità si trasmette agli eredi chiamati, fatto salvo il diritto di questi ultimi di rinunciarvi (devoluzione dell’eredità).

(...)».

12 Ai sensi dell’articolo 1943 del BGB, rubricato «Accettazione e rinuncia all’eredità»:

«L’erede non può più rinunciare all’eredità nel caso in cui l’abbia accettata oppure sia scaduto il termine stabilito per la rinuncia; alla scadenza di tale termine, l’eredità si considera accettata».

13 L’articolo 1944 del BGB, rubricato «Termine per la rinuncia», recita nel modo seguente:

«1. La rinuncia può aver luogo soltanto entro il termine di sei settimane.

2. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui l’erede viene a conoscenza della devoluzione e del titolo della...

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