TK contra Land Sachsen-Anhalt.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2020:125 |
| Docket Number | C-773/18 |
| Date | 27 February 2020 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
27 febbraio 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2 e 6 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Regime retributivo discriminatorio – Aumento di retribuzione calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore – Nuova discriminazione – Articolo 9 – Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria – Termine di decadenza per presentare una domanda di risarcimento – Principi di equivalenza e di effettività»
Nelle cause riunite da C‑773/18 a C‑775/18,
aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Halle (Tribunale amministrativo di Halle, Germania), con decisioni del 15 agosto 2018, pervenute in cancelleria il 10 dicembre 2018, nei procedimenti
TK (C‑773/18),
UL (C‑774/18),
VM (C‑775/18)
contro
Land Sachsen‑Anhalt,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, T. von Danwitz e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Land Sachsen‑Anhalt, da J. Barone, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da C. Valero, B.‑R. Killmann e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 2, 6, 9 e 17 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16) e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie tra TK (C‑773/18), UL (C‑774/18) e VM (C‑775/18), da un lato, e il Land Sachsen‑Anhalt (Land Sassonia‑Anhalt, Germania), dall’altro, in merito a domande di risarcimento danni per una discriminazione in base all’età asseritamente subita al momento del loro inquadramento nel livello in occasione della loro assunzione come giudice o dipendente pubblico di tale Land.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
4 L’articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (...)
(...)».
5 L’articolo 6 della citata direttiva è formulato nei termini seguenti:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».
6 L’articolo 9 della medesima direttiva è così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, a procedure giudiziarie e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
(...)
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento».
7 Ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2000/78:
«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive».
Diritto tedesco
8 Ai sensi dell’articolo 1, l’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (legge generale sulla parità di trattamento), del 14 agosto 2006 (BGBl. I, pag. 1897; in prosieguo l’«AGG»), ha come obiettivo la prevenzione o l’eliminazione di qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, l’origine etnica, il sesso, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’identità sessuale.
9 L’articolo 7, paragrafo 1, dell’AGGcosì recita:
«I lavoratori non devono essere discriminati per nessuno dei motivi di cui all’articolo 1 (...)».
10 L’articolo 15 dell’AGG, intitolato «Indennizzo e risarcimento danni», prevede:
«(1) In caso di violazione del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto a riparare il danno che ne risulta. Tale norma non si applica qualora il datore di lavoro non sia responsabile della violazione di detto obbligo.
(2) Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il lavoratore ha diritto a un adeguato risarcimento pecuniario. (...)
(...)
(4) I diritti di cui ai paragrafi 1 o 2 devono essere fatti valere in forma scritta entro il termine di due mesi, salvo il caso in cui le parti delle contrattazioni collettive abbiano diversamente convenuto. Nell’ipotesi di candidatura ad un posto di lavoro o di promozione professionale, il termine inizia a decorrere dal momento della notifica del rifiuto e negli altri casi di pregiudizio dal momento in cui il lavoratore è venuto a conoscenza della discriminazione.
(...)».
11 Ai sensi dell’articolo 24, le disposizioni dell’AGG si applicano mutatis mutandis, segnatamente, ai dipendenti pubblici e ai giudici.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
12 La ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑773/18 esercita, dal 1° gennaio 2010, la funzione di giudice presso un organo giurisdizionale del Land Sassonia‑Anhalt. I ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C‑774/18 e C‑775/18 sono dipendenti pubblici di tale Land rispettivamente dal 1° agosto 2006 e dal 1° gennaio 2009.
13 Fino al 31 marzo 2011 incluso, i ricorrenti nei procedimenti principali sono stati retribuiti ai sensi della Bundesbesoldungsgesetz (legge federale sulla retribuzione dei dipendenti pubblici) del 6 agosto 2002 (BGBl. I, pag. 3020), come modificata dalla legge del 12 luglio 2006 (BGBl. I, pag. 1466) (in prosieguo: la «precedente legge federale sulla retribuzione dei dipendenti pubblici»). In conformità a tale legge, il livello dello stipendio di base di un dipendente pubblico o di un giudice all’interno di ciascun grado è stato determinato, al momento dell’assunzione, in base all’età del medesimo.
14 Nella sentenza dell’8 settembre 2011, Hennigs e Mai (C‑29...
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