XXXX v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:103
Docket NumberC-483/20
Date22 February 2022
Celex Number62020CJ0483
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio minorenne di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del minore – Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali a motivo dell’inammissibilità della domanda di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale»

Nella causa C‑483/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 30 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2020, nel procedimento

XXXX

contro

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, S. Rodin, I. Jarukaitis e J. Passer (relatore), presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo belga, da M. Jacobs, M. Van Regemorter e C. Pochet, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da A. Azéma e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), nonché dell’articolo 25, paragrafo 6, e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra XXXX e il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio; in prosieguo: il «CGRA») in merito al rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in Belgio.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 L’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], come modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), così recita:

«Ai fini della presente [Convenzione di Ginevra], il termine “rifugiato” è applicabile:

(...)

2. a chiunque (...) nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Se una persona possiede più cittadinanze, l’espressione “Stato di cui possiede la cittadinanza” riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza. Non sono considerate private della protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato, rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la cittadinanza».

Diritto dellUnione

Direttiva 2011/95

4 I considerando 8, 9, 12, 18 e 39 della direttiva 2011/95 così recitano:

«(8) Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.

(9) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all’articolo 78 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(...)

(12) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(...)

(18) Nell’applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all’“interesse superiore del minore”, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo.

(...)

(39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità».

5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

j) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

– il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,

– i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,

– il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

(...)».

6 Il capo VII della direttiva 2011/95, intitolato «Contenuto della protezione internazionale», comprende gli articoli da 20 a 35 della medesima.

7 L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato «Disposizioni generali», al paragrafo 5 prevede quanto segue:

«L’interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori».

8 L’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Mantenimento dell’unità del nucleo familiare», così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare.

2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in...

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