Considerazioni conclusive

AuthorPennetta, Piero
Pages237-240
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Costituisce una valutazione di ordine metagiuridico che una forte identità di
gruppo debba necessariamente caratterizzare un’organizzazione regionale che aspi-
ri in maniera consapevole all’integrazione. Lidentità collettiva condivisa risulta
essenziale sia nel momento genetico sia, soprattutto, nella vita dell’organizzazione.
Un accentuato grado di volontaria interdipendenza (politica, economica, giuridica,
culturale, etc.) fra gli Stati costituisce l’elemento dinamico che, in vista dell’ob-
biettivo nale, opera nel medio termine e, conseguito un certo livello di sviluppo,
nisce per rendere il processo di integrazione di fatto irreversibile. Tale processo
di carattere dinamico risulta direttamente collegato con gli obbiettivi istituzionali
e con gli strumenti materiali e giuridici dell’integrazione così come deniti in un
preciso momento storico. Sì che non appare possibile il riferimento ad un’ideale
evoluzione (zona di libero scambio, unione doganale, mercato comune, etc.) che
può risultare frutto di mere considerazioni scientiche ovvero di una comparazione
con esperienze di successo come quella europea.
Nel vecchio continente, in oltre mezzo secolo, il processo di integrazione si è
progressivamente rafforzato e, attraverso la sedimentazione di istituzioni pubbli-
che, di nuove lealtà e di un immaginario collettivo, sono stati elaborati principi
costituzionali oggetto di un graduale consolidamento. Invero, l’esperienza europea
consente di cogliere una visione prospettica di medio-lungo periodo. In Europa
si è realizzata, ed in qualche modo sublimata, una reale ed equa distribuzione dei
costi e dei beneci, in primo luogo politici, per ciascuno Stato membro. Ogni paese
europeo è implicitamente consapevole che la sua partecipazione al processo di
integrazione comporta una ricaduta interna complessivamente positiva. Sulla base
di tale quasi impalpabile consapevolezza, ciascuno Stato consente ovvero tollera (e
talvolta non senza fatica) limitazioni all’esercizio della propria sovranità. Inoltre,
nell’originale ed atipica disciplina giuridica comunitaria, anche la Commissione
ed il Parlamento Europeo sono attori à part entière di un processo di integrazione
non-egemonico e consensuale che opera sulla base di quella legittimazione duale
di cui si è detto. Né va taciuto il ruolo essenziale svolto dalla Corte di Giustizia,
soprattutto ma non solo, nell’affermazione della certezza del diritto.
Peraltro, proprio lo spessore e l’irreversibilità del processo consentono a singoli
Stati europei di operare, talora in maniera differenziata ratione personae e ratione
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