2001/376/EC: Commission Decision of 18 April 2001 concerning measures made necessary by the occurrence of bovine spongiform encephalopathy in Portugal and implementing a date-based export scheme (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 834)

Published date15 May 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 132, 15 May 2001
L_2001132IT.01001701.xml
15.5.2001 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132/17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica

[notificata con il numero C(2001) 834]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/376/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/104/CE (5), vieta la spedizione e l'esportazione di prodotti di origine bovina.
(2) L'attuale tasso di incidenza della BSE in Portogallo, calcolato rispetto agli ultimi 12 mesi e per milione di capi bovini di età superiore a 24 mesi, è di 170 casi. Secondo il codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), edizione 2000, un paese o una zona sono classificati come caratterizzati da un elevato tasso di incidenza della BSE se quest'ultimo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi, è risultato pari o superiore a cento casi per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi presente in tale paese o zona.
(3) Il codice zoosanitario dell'UIE raccomanda che le carni e i prodotti a base di carne di origine bovina provenienti da paesi o da zone classificati come ad alta incidenza di BSE siano esportati solo laddove sussistano determinate condizioni rigorose, quali un divieto effettivo sull'uso di mangimi, un sistema di identificazione permanente che consenta di risalire alla fattrice e alla mandria di origine dei bovini, la rimozione del materiale specifico a rischio nonché la macellazione e la completa distruzione di taluni animali ad alto rischio, come la progenie e le coorti di nascita degli animali infetti.
(4) L'UIE raccomanda inoltre che le carni e i prodotti di origine bovina siano considerati idonei all'esportazione solo nell'ambito di due regimi, vale a dire: un programma di certificazione degli allevamenti, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati, allevati e rimasti in allevamenti in cui nessun caso di BSE è stato segnalato negli ultimi sette anni, o un programma cronologico, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati successivamente alla data di applicazione di un divieto effettivo sull'uso di mangimi.
(5) Il divieto di somministrare ad animali d'allevamento alimenti contenenti proteine di mammiferi e ai ruminanti alimenti contenenti grassi di mammiferi è stato introdotto in Portogallo il 4 dicembre 1998. Contemporaneamente sono stati vietati la conservazione, il magazzinaggio e la commercializzazione di proteine di mammiferi e determinati grassi e sono state ritirate dal mercato le partite esistenti.
(6) Un'ispezione condotta dal 14 al 18 giugno 1999 in Portogallo dall'Ufficio alimentare e veterinario ha accertato il ritiro dal mercato delle partite esistenti e l'applicazione corretta dei controlli dell'efficacia del divieto sui mangimi.
(7) Il 4 dicembre 1998 è entrato in vigore in Portogallo il divieto di utilizzo di materiali specifici a rischio nell'alimentazione umana o nell'alimentazione animale. Tale divieto è stato prorogato conformemente alla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (6), quale modificata dalla decisione 2001/2/CE (7).
(8) Conformemente al piano nazionale d'eradicazione della BSE attuato in Portogallo, le coorti di nascita e la progenie di animali infetti saranno abbattute e distrutte.
(9) A partire dal 1o luglio 1999 è stato adottato in Portogallo un nuovo sistema nazionale centralizzato di identificazione e di registrazione dei bovini (SNIRB).
(10) Il Portogallo ha presentato alla Commissione il 3 dicembre 1999 una prima richiesta relativa ad un programma per l'esportazione su base cronologica, inteso ad autorizzare, a determinate condizioni, la spedizione di prodotti provenienti da animali nati dopo una certa data. Tali proposte tecniche sono state successivamente modificate e integrate il 18 febbraio, il 24 marzo, il 27 luglio e il 22 settembre. Le proposte modificate e integrate forniscono un quadro adeguato per consentire la spedizione e l'esportazione di prodotti derivati da bovini macellati in Portogallo.
(11) Le misure volte all'attuazione di tale regime d'esportazione e d'abbattimento delle progenie saranno prese in esame dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione prima che sia dato inizio alla spedizione di carni e di prodotti a base di carne. Qualora i risultati di tale esame risultino soddisfacenti, la Commissione fisserà la data a partire dalla quale dare il via alle spedizioni.
(12) La decisione 98/653/CE contiene disposizioni che autorizzano la spedizione di tori da corrida, provenienti dal Portogallo, destinati a partecipare a corride in altri Stati membri. È necessario stabilire una procedura che consenta il rinvio in Portogallo dei tori non utilizzati allo scopo previsto. Inoltre va chiarita la regolamentazione in materia di trattamento delle carcasse dei tori da corrida originari del Portogallo.
(13) Per motivi di trasparenza, la decisione 98/653/CE deve essere abrogata.
(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

1. In deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la presente decisione introduce misure specifiche rese necessarie dall'insorgere di casi di BSE in Portogallo.

2. Le disposizioni della presente decisione che si applicano al Portogallo, non si applicano, tuttavia, alla regione autonoma delle Azzorre. Le disposizioni della presente decisione che si applicano agli altri Stati membri, si applicano anche alla regione autonoma delle Azzorre. Il Portogallo provvede tuttavia affinché le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 14 si applichino alle spedizioni effettuate da altre parti del suo territorio verso le Azzorre.

CAPITOLO II

Bovini vivi, embrioni di bovini, farine di carne e di ossa e prodotti derivati

Articolo 2

Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi:

a) bovini vivi ed embrioni di bovini;
b) farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi;
c) mangimi e fertilizzanti contenenti materiali di cui alla lettera b).

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, lettera a), il Portogallo può autorizzare la spedizione di tori da corrida dal suo territorio in altri Stati membri che abbiano dato il loro benestare, conformemente alle condizioni fissate nell'allegato I.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco delle arene e delle strutture annesse autorizzate a ricevere tori da corrida.

Gli Stati membri di destinazione provvedono affinché le carcasse dei tori da corrida siano incenerite conformemente alle condizioni di cui all'allegato I. Qualora i tori non siano utilizzati a scopo di combattimento, gli Stati membri di destinazione devono provvedere affinché gli animali siano abbattuti e inceneriti o rinviati in Portogallo conformemente alle condizioni di cui all'allegato I.

Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, lettera b), il Portogallo può autorizzare la spedizione dal suo territorio ad altri Stati membri o a paesi terzi di alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui alla presente disposizione, purché detti materiali non siano originari del Portogallo e vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 18.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, lettere b) e c), il Portogallo può autorizzare la spedizione in altri Stati membri che abbiano autorizzato l'invio del materiale di cui alle presenti disposizioni ai fini di incenerimento conformemente alle condizioni di cui all'allegato II.

Gli Stati membri di destinazione comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli impianti di incenerimento autorizzati a ricevere tale materiale.

Gli Stati membri di destinazione provvedono a che tali materiali siano inceneriti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II.

Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.

CAPITOLO III

Materiali ottenuti da bovini macellati in Portogallo

Articolo 6

Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in...

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