2007/454/EC: Commission Decision of 29 June 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community (notified under document number C(2007) 3183) (Text with EEA relevance)

Published date30 June 2007
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 172, 30 June 2007
L_2007172IT.01008701.xml
30.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 172/87

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

[notificata con il numero C(2007) 3183]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, e l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Essa dispone che vengano stabilite norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri è il 1o luglio 2007.
(2) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4) stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B nel caso sia confermata o sospettata la presenza di un focolaio della malattia. Tali aree sono elencate nell'allegato della decisione 2006/415/CE e comprendono territori della Repubblica ceca, dell'Ungheria e del Regno Unito. Detta decisione si applica fino al 30 giugno 2007.
(3) La decisione 2006/416/CE, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (5) stabilisce l'applicazione di misure da parte dagli Stati membri che non hanno pienamente recepito le disposizioni della direttiva 2005/94/CE. Tale decisione si applica fino al 30 giugno 2007. Poiché gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva 2005/94/CE entro il 1o luglio 2007, le misure stabilite da tale direttiva sostituiranno i provvedimenti attualmente previsti dalla decisione 2006/416/CE.
(4) Poiché si continua a registrare la presenza di focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N1, le misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE devono continuare ad applicarsi nei casi in cui tale virus venga individuato nel pollame, integrando in tal modo le misure della direttiva 2005/94/CE.
(5) Data la situazione epidemiologica è opportuno estendere il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE
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