2007/594/EC: Commission Decision of 29 August 2007 amending Annex IV to Council Directive 90/539/EEC as regards model veterinary certificates for intra-Community trade in poultry and hatching eggs to take account of certain public health requirements (notified under document number C(2007) 3999) (Text with EEA relevance )

Published date31 August 2007
Subject MatterEggs and poultry,Veterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 227, 31 August 2007
L_2007227IT.01003301.xml
31.8.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227/33

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che modifica l’allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio riguardo ai modelli dei certificati veterinari destinati al commercio intracomunitario di pollame e di uova da cova, al fine di applicare taluni requisiti di polizia sanitaria

[notificata con il numero C(2007) 3999]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/594/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34;

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, punto b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/539/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano il commercio intracomunitario e le importazioni da paesi terzi di pollame e di uova da cova, nonché la condizione che l’uno e le altre durante il trasporto verso la loro destinazione devono essere accompagnati da un certificato veterinario conforme ai corrispondenti certificati modello di cui all’allegato IV della direttiva.
(2) Tali certificati veterinari forniscono garanzie riguardo a talune malattie animali. Essi non contengono tuttavia informazioni sulla sanità pubblica, come quelle sui test tesi ad accertare la presenza di zoonosi e di agenti zoonotici.
(3) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (3), impone, prima dell’invio dall’azienda alimentare d’origine di animali vivi o di uova da cova, di testare i branchi d’origine del pollame, coperti da tale regolamento per accertare o escludere la presenza di talune specifiche zoonosi e agenti zoonotici. A partire dalle date indicate nell’allegato I del suddetto regolamento, sui pertinenti certificati veterinari previsti dalla normativa comunitaria, occorre indicare la data e i risultati della prova. Tali requisiti si applicano agli animali da riproduzione vivi e alle uova da cova dal 1o gennaio 2007, alle galline ovaiole dal 1o febbraio 2008 e ai polli da carne dal 1o gennaio 2009.
(4) Il regolamento (CE) n. 882/2004 disciplina l’adozione di modelli di certificati sanitari per verificare il rispetto delle norme comunitarie tese a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per la salute umana e animale. Per coerenza e semplicità della legislazione comunitaria, un modello di certificato unico combinerà se necessario aspetti di certificazione ufficiale dell’alimentazione umana e animale e altri aspetti pertinenti.
(5) In considerazione della necessità di prove per ragioni di sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003, dei requisiti di polizia sanitaria della direttiva 90/539/CEE e dell’opportunità di riunire tutte le certificazioni in un modello di certificato unico, nella legislazione comunitaria andranno introdotti nuovi modelli di certificati per il pollame e le uova da cova in sostituzione di quelli di cui alla direttiva 90/539/CEE.
(6) Nell’ottobre 2004, la Danimarca ha introdotto la vaccinazione profilattica sistematica del pollame contro la malattia di Newcastle. La Danimarca va dunque depennata dall’elenco dei paesi aventi, nei modelli di certificati medici di cui alla direttiva 90/539/CEE, lo statuto di regione che non pratica la vaccinazione, approvato dalla CE, per la malattia di Newcastle.
(7) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4), la decisione 2006/563/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (5), e la decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina (6), fissano una serie di disposizioni sulle autorizzazioni per gli spostamenti del pollame vivo e delle uova da cova dalle aree soggette a certe restrizioni.
(8) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (7), provvede inoltre ad approvare piani di vaccinazione contro l’influenza
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