Sentenze nº T-160/13 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, June 02, 2016

Resolution DateJune 02, 2016
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-160/13

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani - Competenza del Tribunale - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Interesse ad agire - Ricevibilità - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Garanzie giuridiche previste all’articolo 215, paragrafo 3, TFUE - Certezza del diritto - Divieto di arbitrarietà - Violazione dei diritti fondamentali

Nella causa T-160/13,

Bank Mellat, con sede in Teheran (Iran), rappresentata inizialmente da S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian, solicitors, D. Wyatt, QC, R. Blakeley e G. Beck, barristers, successivamente da* Zaiwalla, Reddy, Burbeza, Meskarian, Wyatt, Blakeley e Beck,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da M. Bishop e I. Rodios, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da D. Gauci e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

e da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente da S. Behzadi-Spencer, L. Christie e C. Brodie, successivamente da Brodie e V. Kaye, in qualità di agenti, assistiti da S. Lee, barrister,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 34), ovvero di annullamento della disposizione medesima nella parte in cui non prevede un’eccezione applicabile al caso della ricorrente, nonché la domanda di declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente Bank Mellat è una banca commerciale iraniana.

2 La causa in esame si colloca nel contesto delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

3 Il 26 luglio 2010, il nominativo della ricorrente veniva iscritto nell’elenco delle entità coinvolte nella proliferazione nucleare iraniana indicate nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).

4 Essendo stato abrogato il regolamento n. 423/2007 dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 281, pag. 1), il nominativo della ricorrente veniva incluso nell’allegato VIII di quest’ultimo regolamento. Atteso che il regolamento n. 961/2010 è stato a sua volta abrogato dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 88, pag. 1), il nominativo della ricorrente è stato inserito nell’allegato IX di quest’ultimo regolamento.

5 Le misure restrittive esistenti concernenti l’Iran sono state modificate e nuove misure restrittive nei suoi confronti sono state adottate dalla decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 282, pag. 58), e dal regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). In particolare, l’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635 ha modificato l’articolo 10 della decisione 2010/413, mentre l’articolo 1, punto 15, del regolamento impugnato ha modificato l’articolo 30 del regolamento n. 267/2012 e ha aggiunto gli articoli 30 bis e 30 ter a quest’ultimo.

6 L’articolo 10 della decisione 2010/413, come modificato dall’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635, prevede, segnatamente, restrizioni alle operazioni finanziarie fra gli enti finanziari stabiliti in Iran, nonché le loro filiali e controllate, da un lato, e gli enti finanziari dell’Unione europea, dall’altro.

7 A termini del paragrafo 2 del medesimo articolo 10, come modificato, possono essere unicamente effettuate, in primo luogo, le operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari (in prosieguo: i «trasferimenti umanitari»); in secondo luogo, le operazioni relative a rimesse personali; in terzo luogo, le operazioni relative all’esecuzione delle deroghe previste dalla stessa decisione 2010/413; in quarto luogo, le operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi di detta decisione; in quinto luogo, le operazioni concernenti una missione diplomatica o consolare o un’organizzazione internazionale e, in sesto luogo, le operazioni concernenti i pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti dell'Iran, di persone o entità iraniane, e le operazioni di natura analoga.

8 Ai sensi del successivo paragrafo 3 dello stesso articolo 10, come modificato, i trasferimenti di fondi da e verso l’Iran attraverso banche e istituzioni finanziarie iraniane per le operazioni di cui al paragrafo 2 della medesima disposizione sono assoggettati, a seconda dei casi e dell’oggetto dei trasferimenti, nonché a partire da diverse soglie, ad un obbligo di notifica preliminare e ad un obbligo di autorizzazione preliminare da parte dell’autorità nazionale competente.

9 Gli articoli da 30 a 30 ter del regolamento n. 267/2012, come modificati dall’articolo 1, punto 15, del regolamento impugnato, riprendono, in sostanza, tali restrizioni e tali obblighi di notifica e di autorizzazione.

10 In tal senso, l’articolo 30 del regolamento n. 267/2012, come modificato, prevede restrizioni alle operazioni finanziarie fra gli enti finanziari e creditizi e gli uffici dei cambiavalute con sede in Iran, nonché le loro succursali e controllate, e gli enti finanziari e creditizi e gli uffici dei cambiavalute controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran, da un lato, e gli enti finanziari dell’Unione, dall’altro.

11 In particolare, ai sensi del secondo paragrafo 2 dello stesso articolo 30, come modificato, possono essere effettuati unicamente, in primo luogo, i trasferimenti umanitari; in secondo luogo, i trasferimenti relativi a rimesse personali; in terzo luogo, i trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale purché non vietati ai sensi del regolamento n. 267/2012; in quarto luogo, i trasferimenti riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali; in quinto luogo, i trasferimenti riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un’entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga e, in sesto luogo, i trasferimenti necessari per l’esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 267/2012.

12 A termini dei successivi paragrafi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 30, come modificato, i trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo sono assoggettati, a seconda dei casi e del loro oggetto, nonché a partire da diverse soglie, ad un obbligo di notifica preliminare e ad un obbligo di autorizzazione preliminare da parte dell’autorità nazionale competente.

13 L’articolo 30 bis del regolamento n. 267/2012 prevede, segnatamente, talune restrizioni ai trasferimenti di fondi fra persone, entità o organismi iraniani, da un lato, e cittadini dell’Unione non contemplati dall’articolo 30 del medesimo regolamento, dall’altro.

14 A termini del successivo articolo 30 ter, paragrafo 1, le restrizioni previste ai precedenti articoli 30 e 30 bis non si applicano ove un’autorizzazione sia stata concessa a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 28 bis del regolamento medesimo.

15 Ai sensi del menzionato articolo 30 ter, paragrafo 3, ai fini dell’ articolo 30, paragrafo 3, lettere b), e c), e dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, le autorità competenti concedono l’autorizzazione, alle condizioni che ritengono appropriate, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o obblighi di cui al regolamento n. 267/2012.

16 Con sentenza del 29 gennaio 2013, Bank Mellat/Consiglio (T-496/10, Racc. EU:T:2013:39), il Tribunale ha annullato l’iscrizione del nominativo della ricorrente nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413, in quello dell’allegato V del regolamento n. 423/2007, in quello dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e in quello dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012. Il Tribunale ha segnatamente dichiarato che le circostanze ritenute sussistenti dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti della ricorrente non dimostravano che essa avesse fornito un sostegno alla proliferazione nucleare. Con sentenza del 18 febbraio 2016, Consiglio/Bank Mellat (C-176/13 P, Racc. EU:C:2016:96), la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione proposta dal Consiglio avverso la sentenza Mellat/Consiglio, cit. supra (EU:T:2013:39).

Procedimento e conclusioni delle parti

17 Con atto...

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