Sentenze nº T-435/15 of Tribunal General de la Unión Europea, October 10, 2017

Resolution DateOctober 10, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-435/15

Nella causa T-435/15,

Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, con sede in Karachi (Pakistan), rappresentata da P. Bentley, QC,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, M. França e A. Demeneix, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), rappresentata da L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU 2015, L 122, pag. 4), nella parte in cui riguarda la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con il regolamento (CEE) n. 2474/93, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU 1993, L 228, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo pari al 30,6% sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

2 A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000, del 10 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2000, L 175, pag. 39), ha deciso che il dazio antidumping di cui sopra dovesse essere mantenuto.

3 Sulla base di un riesame intermedio in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005, del 12 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento n. 1524/2000 (GU 2005, L 183, pag. 1), ha aumentato il dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Cina portandolo al 48,5%.

4 Il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2011, L 261, pag. 2), ha deciso di mantenere il dazio antidumping in vigore al 48,5%.

5 Nel maggio 2013, a seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»), allora in vigore, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 502/2013, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione n. 990/2011 (GU 2013, L 153, pag. 17), e ha deciso che il dazio antidumping in vigore al 48,5% dovesse essere mantenuto, fatta eccezione per le biciclette esportate da tre imprese, alle quali sono state attribuite aliquote di dazio individuali.

6 A seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU 2013, L 153, pag. 1).

7 Dopo aver ricevuto una nuova denuncia nel 2014, relativa, questa volta, alla possibile elusione dei dazi antidumping in cui erano coinvolti produttori esportatori di biciclette stabiliti in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine, la Commissione europea ha adottato il regolamento d’esecuzione (UE) n. 938/2014, del 2 settembre 2014, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU 2014, L 263, pag. 5, rettifica in GU 2014, L 341, pag. 31). Nel corso di tale inchiesta, relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2014 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta»), la ricorrente, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, società a responsabilità limitata di diritto pakistano, ha ricevuto dalla Commissione un «Formulario per le società richiedenti un’esenzione dall’eventuale estensione dei dazi» (in prosieguo: il «formulario»), che è stato compilato e restituito il 17 ottobre 2014.

8 Dalle indicazioni fornite nel formulario, risultava che la ricorrente acquistava pezzi di bicicletta provenienti dallo Sri Lanka e dalla Cina per l’assemblaggio di biciclette in Pakistan. Dato che la ricorrente non ha precisato che essa fabbricava parti anche in quest’ultimo Stato, la Commissione ha ritenuto che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento non superasse il 25% del costo di produzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

9 La ricorrente ha allegato al formulario la tabella F.2, che elenca tutti gli acquisti di pezzi da essa effettuati durante il periodo compreso tra il 1° settembre 2013 e il 31 agosto 2014 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»). Da tale tabella emerge che cinque società sono state designate come le fornitrici della ricorrente, ossia, la Creative Cycles Pvt Ltd, la Great Cycles Pvt Ltd, la Continental Cycles Pvt Ltd, la Kelani Cycles Pvt Ltd e la Flying Horse Pvt Ltd. A tale riguardo, sebbene sia vero che, come afferma la Commissione, la ricorrente ha lasciato in bianco la colonna «collegate o indipendenti» di detta tabella, che permette di stabilire eventuali legami con i suoi fornitori, occorre tuttavia precisare che ha menzionato l’esistenza di legami tra la stessa e la Great Cycles, indicando a pagina 11 del formulario che il suo proprietario e quello della Great Cycles erano un unico soggetto.

10 Il 27 novembre 2014 si è tenuta un’audizione della ricorrente, su sua richiesta, da parte della Commissione, in cui la prima ha fornito varie precisazioni e ha mantenuto la sostanza degli elementi presenti nel formulario, ossia il fatto che, durante il periodo di riferimento, essa effettuava operazioni di assemblaggio di biciclette in Pakistan, ma che meno del 60% del valore delle parti utilizzate in tali operazioni di assemblaggio proveniva dalla Cina e che pertanto le sue operazioni di assemblaggio non costituivano un’elusione delle misure vigenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

11 In seguito a tale audizione, la Commissione ha formulato una richiesta di informazioni aggiuntive, a cui la ricorrente ha risposto il 16 gennaio 2015, riconoscendo di essere collegata non solo alla Great Cycles, ma anche alla Creative Cycles e alla Continental Cycles e precisando, al punto 2 della sua risposta, di non aver inizialmente menzionato queste ultime due società poiché la prima «aveva cessato la sua attività» e la seconda aveva «già chiuso».

12 Il 17 e il 18 febbraio 2015 è stata effettuata una visita di verifica, non nei locali della ricorrente a Karachi (Pakistan) come inizialmente previsto, ma, per ragioni di sicurezza, in accordo con la ricorrente, nei locali della Great Cycles a Katunayake (Sri Lanka), dove, ai fini della verifica, erano stati portati i documenti contabili. Lo scopo di tale verifica consisteva nel determinare, in particolare, se la proporzione dei pezzi provenienti dalla Cina fosse inferiore al 60% del valore dell’insieme di quelli utilizzati nell’operazione di assemblaggio effettuata in Pakistan dalla ricorrente. La Commissione ha deciso di concentrare la sua inchiesta sui dati relativi a uno dei fornitori della ricorrente, vale a dire la Flying Horse, in base al fatto che la prima acquistava da quest’ultima il 93% dei pezzi di bicicletta utilizzati nelle operazioni di assemblaggio in Pakistan. Dagli elementi presenti nella tabella F.2 è emerso, al riguardo, che detto fornitore non era collegato alla ricorrente e, dagli elementi forniti da quest’ultima durante la verifica in loco, che tale fornitore era un intermediario che acquistava pezzi in numero pressoché uguale in Cina e in Sri Lanka - rispettivamente, il 46% e 47% di tutte le parti di bicicletta utilizzate nelle operazioni di assemblaggio in Pakistan della ricorrente - rivendendole a quest’ultima. Per il resto, la ricorrente si riforniva in via diretta da fornitori dello Sri Lanka e della Cambogia.

13 È emerso...

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