Sentenze nº T-735/14 of Tribunal General de la Unión Europea, September 13, 2018

Resolution DateSeptember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-735/14

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Proporzionalità

Nelle cause T-735/14 e T-799/14,

Gazprom Neft PAO, già Gazprom Neft OAO, con sede a San Pietroburgo (Russia), rappresentata da L. Van den Hende e J. Charles, avvocati, e da S. Cogman, solicitor,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da M. Bishop e S. Boelaert, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente da C. Brodie e S. Simmons, successivamente da C. Brodie e V. Kaye, successivamente da C. Brodie, C. Crane e S. Brandon, e infine da C. Brodie, R. Fadoju e M. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da G. Facenna, QC, e C. Banner, barrister,

e da

Commissione europea, rappresentata da L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, in qualità di agenti,

intervenienti

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 4, dell’articolo 4 bis, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato III della decisione n. 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), modificata dalla decisione n. 2014/659/PESC del Consiglio dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54) e dalla decisione n. 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58) e, in secondo luogo, dell’articolo 3, dell’articolo 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3) e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, D. Spielmann e Z. Csehi, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 14 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Gazprom Neft PAO, ricorrente, è una società commerciale di diritto russo specializzata nella prospezione e produzione di petrolio e di gas, nella vendita e distribuzione di petrolio greggio, nonché nella produzione e vendita di prodotti petroliferi. Azionista di maggioranza è la Gazprom Joint Stock Company, che detiene, direttamente e indirettamente, il 95,7% delle sue azioni. Il governo russo detiene, direttamente e indirettamente, il 50,23% delle azioni di Gazprom Joint Stock Company.

2 Il 20 febbraio 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha condannato nel modo più fermo il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Ucraina. Il Consiglio ha inoltre preso in considerazione l’introduzione di misure restrittive nei confronti dei responsabili di violazioni dei diritti umani, di atti di violenza e di uso eccessivo della forza.

3 In una riunione straordinaria tenutasi il 3 marzo 2014, il Consiglio ha condannato gli atti di aggressione da parte delle forze armate russe, che costituivano una palese violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché l’autorizzazione del Soviet Federatsii Federal’nogo Sobrania Rossiskoï Federatsii (Consiglio federale dell’Assemblea federale della Federazione russa), il 1° marzo 2014, all’impiego di forze armate nel territorio dell’Ucraina. L’Unione europea ha esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle rispettive zone di stazionamento permanente, in conformità ai suoi obblighi internazionali.

4 Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato misure restrittive incentrate sul congelamento e sul recupero di fondi sottratti appartenenti allo Stato ucraino.

5 Il 6 marzo 2014 i capi di Stato o di governo dell’Unione hanno approvato le conclusioni del Consiglio adottate il 3 marzo 2014. Hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa e hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, conformemente agli accordi applicabili. I capi di Stato o di governo dell’Unione hanno dichiarato che qualsiasi ulteriore iniziativa da parte della Federazione russa tale da destabilizzare la situazione in Ucraina avrebbe comportato altre conseguenze, di rilevante portata, e in una vasta gamma di settori economici, per le relazioni tra l'Unione europea e i propri Stati membri, da un lato, e la Federazione russa dall'altro lato. Hanno esortato la Federazione russa a consentire immediatamente l’accesso agli osservatori internazionali, sottolineando che la soluzione alla crisi in Ucraina avrebbe dovuto essere fondata sull’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza del paese, e sul rigoroso rispetto delle norme internazionali.

6 Il 16 marzo 2014 il parlamento della Repubblica autonoma di Crimea e il governo locale della città di Sebastopoli, entrambe suddivisioni dell’Ucraina, hanno tenuto un referendum sullo status della Crimea. Nell’ambito di tale referendum, la popolazione della Crimea era invitata a indicare se intendesse essere collegata alla Federazione russa in qualità di soggetto di diritto o se desiderasse il ripristino della costituzione del 1992 e dello status della Crimea in seno all’Ucraina. Il risultato comunicato nella Repubblica autonoma di Crimea riportava il 96,77% di voti favorevoli all’integrazione della regione nella Federazione russa, con una partecipazione dell’83,1%.

7 Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato ulteriori conclusioni relative all’Ucraina. Il Consiglio ha condannato fermamente lo svolgimento in Crimea, il 16 marzo 2014, del referendum sull’adesione alla Federazione russa, realizzato, a suo avviso, in evidente violazione della costituzione ucraina. Il Consiglio ha esortato subito la Federazione russa a prendere misure per mitigare la crisi, a riportare immediatamente le sue forze armate agli effettivi e alle basi esistenti prima della crisi, conformemente ai suoi impegni internazionali, ad iniziare discussioni dirette con il governo dell’Ucraina e ad avvalersi di tutti i pertinenti meccanismi internazionali per trovare una soluzione pacifica e negoziata, nel pieno rispetto dei suoi impegni bilaterali e multilaterali volti a garantire la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. A tale riguardo, il Consiglio ha deplorato l’impossibilità da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a causa del veto della Federazione russa, di adottare una risoluzione. Inoltre, ha esortato la Federazione russa a non adottare misure per l’annessione della Crimea in violazione del diritto internazionale.

8 Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), nonché, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), con i quali ha imposto restrizioni ai viaggi e il congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché le persone ed entità ad esse associate.

9 Il 17 marzo 2014 la Federazione russa ha riconosciuto ufficialmente i risultati del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo 2014. A seguito del referendum, il Consiglio supremo di Crimea e il consiglio comunale di Sebastopoli hanno proclamato l’indipendenza della Crimea dall’Ucraina e hanno chiesto il collegamento alla Federazione russa. Lo stesso giorno, il presidente russo ha firmato un decreto che riconosceva la Repubblica di Crimea quale Stato indipendente e sovrano.

10 Il 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha richiamato la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’Unione del 6 marzo 2014 e ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri di elaborare eventuali ulteriori misure mirate.

11 Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha deciso che l’importazione nell’Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli dovesse essere vietata, salvo per quanto riguarda le merci originarie della Crimea o di Sebastopoli sulle quali il governo ucraino aveva rilasciato un certificato di origine.

12 In seguito all’incidente del 17 luglio 2014, che ha causato la distruzione, a Donetsk (Ucraina), del velivolo della Malaysia Airlines utilizzato per il volo MH17, il Consiglio ha chiesto alla Commissione e al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di portare a termine i lavori preparatori per eventuali misure mirate e di presentare, al più tardi entro il 24 luglio successivo, proposte di misure, relative anche all’accesso ai mercati dei capitali, alla difesa, ai beni a duplice uso e alle...

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