Commission Regulation (EC) No 1447/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) as a feed additive (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 October 2006
End of Effective Date31 December 9999
Published date30 September 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1447/oj
Date29 September 2006
Celex Number32006R1447
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 30 September 2006
L_2006271IT.01002801.xml
30.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271/28

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.
(2) Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi per agnelli da ingrasso, da classificare nella categoria «Additivi zootecnici».
(4) Il metodo di analisi indicato nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003 si riferisce alla determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo analitico di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).
(5) L’impiego del preparato Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) è stato autorizzato per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (3), per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (4), per i suinetti (svezzati) dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (5), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all’autorizzazione permanente di taluni additivi e all’autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell’alimentazione per animali (6), e per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005
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