Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force06 June 2019,14 December 2019
End of Effective Date31 December 9999
Published date17 May 2019
Date15 March 2019
Celex Number32019R0627
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 131, 17 mai 2019
L_2019131IT.01005101.xml
17.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131/51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2019

che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nei settori, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Esso abroga inoltre il regolamento (CE) n. 854/2004 (2) con effetto dal 14 dicembre 2019. Tale regolamento stabilisce attualmente norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, comprese prescrizioni relative alle modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli.
(2) Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero dare continuità alle prescrizioni intese a garantire la verifica del rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, delle norme in materia di manipolazione sicura dei prodotti di origine animale, in particolare secondo quanto stabilito nei seguenti atti:
direttiva 96/23/CE del Consiglio (3) per quanto riguarda le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui,
regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda i controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili,
direttiva 2002/99/CE del Consiglio (5) per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di origine animale,
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per quanto riguarda i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per quanto riguarda le misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici,
decisione 2003/467/CE della Commissione (8) per quanto riguarda la lotta alla tubercolosi, alla brucellosi e alla leucosi bovina enzootica,
regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per quanto riguarda il controllo della salmonella,
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per quanto riguarda l'igiene dei prodotti alimentari,
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per quanto riguarda le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale,
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (12) per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate,
regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (13) per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari,
regolamenti (CE) n. 1881/2006 (14) e (CE) n. 124/2009 (15) della Commissione per quanto riguarda i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari,
direttiva 2007/43/CE del Consiglio (16) per quanto riguarda la protezione dei polli,
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) per quanto riguarda le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale,
regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (18) per quanto riguarda la protezione degli animali durante l'abbattimento,
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) per quanto riguarda la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,
regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (20) per quanto riguarda gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata,
regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (21) per quanto riguarda i controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine,
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) per quanto riguarda le norme in materia di sanità animale.
(3) Dovrebbero essere prese in considerazione modalità pratiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale laddove un livello minimo di controlli ufficiali che interessino tutti gli aspetti importanti per la tutela della salute umana e, se del caso, della salute e del benessere degli animali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che i prodotti di origine animale potrebbero comportare. Esse dovrebbero basarsi sulle più recenti informazioni pertinenti disponibili e sulle prove scientifiche tratte dai pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
(4) Il 31 agosto 2011 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell'ispezione delle carni (suini) (23). Le raccomandazioni contenute in detto parere sono state prese in considerazione nelle prescrizioni in materia di ispezioni delle carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e dovrebbero essere mantenute nelle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
(5) Il 23 maggio 2012 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell'ispezione delle carni (pollame) (24). Tale parere individua nel Campylobacter spp. e nella Salmonella spp. i principali pericoli di cui tenere conto nelle ispezioni delle carni di pollame attraverso un sistema integrato di garanzia della sicurezza alimentare, da conseguire tramite il miglioramento delle informazioni sulla catena alimentare e interventi basati sul rischio.
(6) Il 6 giugno 2013 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell'ispezione delle carni (bovini) (25). Tale parere individua nella Salmonella spp. e nell'Escherichia coli (E. coli) patogeno produttore di verocitossina i principali pericoli di cui tenere conto nelle ispezioni delle carni di bovini. Esso raccomanda di evitare di praticare la palpazione e l'incisione durante l'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione ordinaria in quanto in tal modo è possibile ridurre la diffusione dei pericoli biologici ad alta priorità e la contaminazione crociata da parte degli stessi. La palpazione e l'incisione durante l'ispezione post mortem sono tuttavia necessarie per rilevare la presenza della tubercolosi e della cisticercosi da Taenia saginata (tenia) e dovrebbero pertanto essere mantenute.
(7) Sempre il 6 giugno 2013 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell'ispezione delle carni di ovini e caprini (26). Tale parere individua nell'E. coli patogeno produttore di verocitossina il principale pericolo di cui tenere conto nelle ispezioni delle carni di ovini e caprini. Esso raccomanda di evitare, nella misura del possibile, di praticare la palpazione e l'incisione durante l'ispezione post mortem degli ovini e dei caprini sottoposti a macellazione ordinaria. Negli animali più vecchi la palpazione e l'incisione ai fini della sorveglianza della tubercolosi e della fascioliasi dovrebbero tuttavia essere mantenute per motivi di sorveglianza della salute umana e degli animali.
(8) Sempre il 6 giugno 2013 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell'ispezione delle carni (solipedi) (27). Per quanto riguarda i solipedi, il parere raccomanda il ricorso alla sola ispezione visiva, pratica che può avere un effetto estremamente positivo sullo stato microbiologico delle carni delle carcasse di solipedi. Si ritiene improbabile che tale tipologia di ispezione incida sulla sorveglianza complessiva delle malattie animali.
(9) Sempre il 6 giugno 2013 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sull'ispezione delle carni di selvaggina d'allevamento. Il parere raccomanda di evitare di praticare la palpazione e l'incisione, salvo qualora siano rilevate anomalie, sottolineando al contempo che ciò potrebbe ripercuotersi sulla sorveglianza complessiva della tubercolosi.
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