Reglamento Delegado (UE) 2018/815 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la especificación de un formato electrónico único de presentación de información (Texto pertinente a efectos del EEE)

Coming into Force01 January 2020,18 June 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R0815
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj
Published date29 May 2019
Date17 December 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 143, 29 maggio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 143, 29 mai 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 143, 29 de mayo de 2019
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29.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/815 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2018

che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/109/CE impone agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di rendere pubbliche le loro relazioni finanziarie annuali.
(2) Gli emittenti dovrebbero redigere tutte le loro relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Il formato XHTML non richiede meccanismi specifici per essere convertito in un formato leggibile da utenti umani. Trattandosi di un formato elettronico per la presentazione delle informazioni non proprietario, esso è liberamente utilizzabile.
(3) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone alle società soggette alla legge di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standard («IFRS»), adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002. La decisione 2008/961/CE della Commissione (3) stabilisce che gli emittenti di paesi terzi quotati nell’Unione possono redigere i loro bilanci consolidati anche conformemente agli IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board («IASB»).
(4) L’adozione e l’uso degli IFRS mira a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci. Al fine di agevolarne ulteriormente l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità, i bilanci consolidati nelle relazioni finanziarie annuali redatti conformemente agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o agli IFRS emessi dallo IASB (entrambi di seguito denominati «bilanci consolidati IFRS») dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Il linguaggio XBRL è leggibile da un dispositivo automatico e consente l’utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni. Il linguaggio XBRL è consolidato e utilizzato in diverse giurisdizioni ed è attualmente l’unico linguaggio di markup appropriato per marcare le informazioni contenute nei bilanci.
(5) Un’analisi costi/benefici effettuata dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha sostenuto il ricorso al linguaggio Inline XBRL per l’inserimento di markup XBRL nei documenti XHTML. Di conseguenza, dovrebbe essere utilizzata la tecnologia Inline XBRL.
(6) L’utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l’applicazione di una tassonomia per convertire il testo leggibile da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico. La tassonomia IFRS resa disponibile dalla Fondazione IFRS è una tassonomia consolidata elaborata per marcare le informazioni presentate secondo gli IFRS. L’utilizzo della tassonomia IFRS facilita la comparabilità a livello mondiale dei markup dei bilanci redatti conformemente agli IFRS. Di conseguenza, la tassonomia di base da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione dovrebbe essere basata sulla tassonomia IFRS, di cui dovrebbe essere un’estensione.
(7) Al fine di tener conto dell’adozione in futuro di IFRS a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, di eventuali modifiche alle specifiche XBRL o di altri sviluppi tecnici, o al fine di estendere gli obblighi di legge relativi alla marcatura delle informazioni nella relazione finanziaria annuale, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere aggiornate periodicamente sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ESMA.
(8) La tassonomia per l’utilizzo del linguaggio di markup XBRL è accessibile sotto forma di una serie di file XBRL elettronici («file della tassonomia XBRL»), che forniscono una rappresentazione strutturata degli elementi che costituiscono il nucleo sostanziale della tassonomia di base. La gerarchia degli elementi e il tipo di dati appropriato per gli stessi dovrebbero essere resi disponibili agli emittenti in un formato semplice e leggibile da utenti umani nel presente regolamento. Al fine di agevolare concretamente l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali, è estremamente importante che gli emittenti utilizzino file della tassonomia XBRL conformi a tutti i pertinenti requisiti tecnici e giuridici. Per facilitare il conseguimento di questo obiettivo, l’ESMA dovrebbe pubblicare i file della tassonomia XBRL sul proprio sito web in un formato leggibile da un dispositivo automatico e che possa essere scaricato gratuitamente.
(9) Per motivi di trasparenza, accessibilità, analisi e comparabilità, quando la legislazione degli Stati membri consente o prescrive la marcatura di parti delle relazioni finanziarie annuali diverse dai bilanci consolidati IFRS ivi contenuti, per marcare queste parti gli emittenti dovrebbero utilizzare il linguaggio di markup XBRL e la tassonomia adeguata fornita a tal fine dallo Stato membro in cui sono registrati.
(10) Per motivi di trasparenza, accessibilità, analisi e comparabilità, gli emittenti dovrebbero essere liberi di marcare le informazioni nei loro bilanci consolidati IFRS al massimo livello di dettaglio tecnicamente possibile. Per le stesse ragioni, dovrebbero essere stabilite anche norme tecniche obbligatorie sul livello minimo di granularità dei markup. Per quanto riguarda i principali documenti di bilancio nei bilanci consolidati IFRS, dovrebbe applicarsi una norma tecnica di taggatura dettagliata che ne preveda la marcatura completa. Per quanto riguarda le note ai bilanci consolidati IFRS, dovrebbe applicarsi una norma tecnica di taggatura di blocco in base alla quale sezioni intere delle note dovrebbero essere marcate utilizzando singoli elementi di tassonomia. La prescrizione relativa alla taggatura di blocco, tuttavia, non dovrebbe limitare la facoltà degli emittenti di marcare le note ai bilanci consolidati IFRS con un livello di granularità più elevato.
(11) Allo scopo di facilitare l’effettiva attuazione del formato elettronico unico di comunicazione dovrebbero essere stabilite disposizioni particolareggiate sull’uso della tecnologia Inline XBRL. Per assistere gli emittenti e le società di software nello sviluppo del software per la redazione delle relazioni finanziarie annuali in conformità degli obblighi di legge ai sensi del presente regolamento, l’ESMA dovrebbe fornire indicazioni sui problemi comunemente riscontrati durante la generazione di documenti istanza Inline XBRL.
(12) Come previsto all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1 o gennaio 2020 o in data successiva. Al fine di facilitare l’agevole attuazione della rendicontazione finanziaria in un formato leggibile da un dispositivo automatico, e in particolare per concedere agli emittenti un periodo di tempo ragionevole per adattarsi all’utilizzo della tecnologia XBRL, la marcatura obbligatoria delle note al bilancio dovrebbe applicarsi solo in relazione ai bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1 o gennaio 2022 o in data successiva.
(13) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
(14) Nell’elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento l’ESMA ha cooperato regolarmente e strettamente con l’Autorità bancaria europea e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche dei settori bancario, dell’intermediazione finanziaria e assicurativo, in modo tale da garantire la coerenza intersettoriale delle attività e giungere a posizioni comuni.
(15) L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha effettuato test sul campo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica il formato elettronico unico di comunicazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE, che gli emittenti sono tenuti ad utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) «tassonomia di base»: l’insieme combinato degli elementi della tassonomia di cui all’allegato VI e la seguente raccolta di link:

a) linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia;
...

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