Commission Regulation (EC) No 502/1999 of 12 February 1999 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Coming into Force19 March 1999,31 March 1999
End of Effective Date30 April 2016
Celex Number31999R0502
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/502/oj
Published date12 March 1999
Date12 February 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 65, 12 March 1999
EUR-Lex - 31999R0502 - IT

Regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione del 12 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 12/03/1999 pag. 0001 - 0049


REGOLAMENTO (CE) N. 502/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1) come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/1999 (4), fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

(2) considerando che i problemi apparsi negli ultimi anni nell'ambito del regime di transito hanno causato e continuano a causare notevoli perdite per i bilanci degli Stati membri e per le risorse proprie della Comunità e costituiscono una costante minaccia per il commercio e gli operatori economici europei;

(3) considerando che l'ammodernamento dei regimi del transito è, di conseguenza, ritenuto necessario e che la loro informatizzazione costituisce un elemento di ammodernamento significativo;

(4) considerando che il 23 novembre 1995 il Consiglio «Mercato interno» ha adottato una risoluzione relativa all'informatizzazione dei regimi di transito doganale (5); che la necessità di informatizzare tali regimi è stata riconosciuta dalla decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000) (6);

(5) considerando che l'informatizzazione del sistema di transito comunitario è stata inoltre raccomandata dalla commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento europeo (7) e dalla Commissione nel piano d'azione per il transito in Europa (8);

(6) considerando che l'introduzione di nuove procedure informatizzate basate sull'utilizzo della moderna tecnologia dell'informazione e sullo scambio elettronico di dati (EDI) impone l'adattamento delle disposizioni legali per far fronte ai requisiti procedurali, tecnici, di sicurezza informatica e di sicurezza giuridica;

(7) considerando che è estremamente importante introdurre misure di sicurezza a livello tecnico, procedurale e fisico per ottenere e assicurare operazioni di transito informatizzate affidabili e sicure;

(8) considerando che in data 24 ottobre 1995 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 95/56/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9);

(9) considerando che l'introduzione di un nuovo sistema di transito informatizzato suddiviso in più fasi operative richiede un quadro giuridico da stabilirsi conformemente alla fase di sviluppo;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 341 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da esse stabilite, nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione o alcuni dei suoi elementi siano presentati mediante dischi o nastri magnetici o tramite scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.»

2) Il testo dell'articolo 345, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La distinta di carico è presentata nel numero di copie richiesto dalle autorità doganali.»

3) Il testo dell'articolo 346, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La dichiarazione T1 è presentata all'ufficio di partenza nel numero di copie richiesto dalle autorità doganali.»

4) Il testo dell'articolo 350, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il trasporto delle merci è effettuato in base al documento T1 rilasciato dall'ufficio di partenza. Previa autorizzazione, tale documento può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.»

5) Sono inseriti i seguenti articoli da 350 bis a 350 quinquies:

«Articolo 350 bis

1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, il documento TI è sostituito dal documento d'accompagnamento transito quale previsto all'articolo 350 quater, paragrafo 1.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito. In tale caso, gli articoli 249 e 348, paragrafo 2, non sono applicabili.

Articolo 350 ter

1. Quando le disposizioni di cui al presente titolo fanno riferimento a copie, dichiarazioni o documenti riferendosi ad un documento T1 che accompagna la spedizione, queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d'accompagnamento transito.

2. Quando è fatto riferimento a più di una copia del documento, le autorità doganali forniscono, all'occorrenza, le copie supplementari del documento d'accompagnamento transito.

Articolo 350 quater

1. Il documento d'accompagnamento transito è conforme al modello e ai particolari di cui all'allegato 45 bis.

2. Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

Articolo 350 quinquies

1. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli di cui il modello e i particolari figurano nell'allegato 45 ter o da una distinta di carico.

2. Una distinta di carico o un elenco degli articoli menzionati in un documento d'accompagnamento transito fanno parte integrante di quest'ultimo e non possono esserne separati.»

(6) Il testo dell'articolo 373, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l'ufficio di partenza. In questo caso, viene rimborsata quando la procedura di transito comunitario esterno è appurata all'ufficio di partenza.»

7) Il testo dell'articolo 374 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 374

Oltre al caso di cui all'articolo 199, paragrafo 1, del codice, il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dalle autorità doganali del paese di partenza del non appuramento della procedura di transito comunitario esterno.

Quando, entro il termine di cui al primo comma, il garante è stato avvisato dalle autorità doganali del non appuramento della procedura di transito comunitario esterno, occorre inoltre che gli venga notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è responsabile nei confronti della pertinente operazione di transito comunitario esterno. Detta notifica deve pervenire al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dai suoi impegni.»

8) Il testo seguente è inserito dopo l'articolo 388:

«CAPITOLO 6 bis

Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità doganali di dati riguardanti il transito tramite l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche

Sezione 1

Campo d'applicazione

Articolo 388 bis

1. Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni di cui al presente titolo concernenti il regime del transito comunitario che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le autorità doganali descritto nel presente capitolo ha luogo con l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

2. Le disposizioni del presente capitolo si applicano esclusivamente al regime di transito comunitario interno ed esterno.

Articolo 388 ter

Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili:

a) alle merci trasportate per ferrovia conformemente agli articoli da 413 a 441;

b) alle merci trasportate per via aerea conformemente all'articolo 444;

c) alle merci trasportate via mare quando si applicano procedure semplificate ai sensi dell'articolo 448;

d) alle merci trasportate mediante condutture.

Sezione 2

Sicurezza

Articolo 388 quater

1. Oltre ai requisiti di sicurezza elencati all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.

2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla...

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