2011/275/EU: Commission Decision of 26 April 2011 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 2741) Text with EEA relevance

Coming into Force27 April 2011,01 June 2011
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32011D0275
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/275/oj
Published date14 May 2011
Date26 April 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 126, 14 May 2011
L_2011126IT.01005301.xml
14.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 126/53

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2011) 2741]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/275/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Come indicato all’articolo 2, lettera e), e nell’allegato II della direttiva 2008/57/CE, il sistema ferroviario è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale, comprendenti un sottosistema «Infrastruttura».
(2) Con decisione C(2006) 124 definitiva del 9 febbraio 2006, la Commissione ha assegnato all’Agenzia ferroviaria europea (l’Agenzia) il mandato di elaborare specifiche tecniche di interoperabilità (STI) conformemente alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2). Ai sensi del mandato, l’Agenzia doveva elaborare una STI relativa al sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario convenzionale.
(3) Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sono specifiche adottate conformemente alla direttiva 2008/57/CE. La STI in allegato riguarda il sottosistema «Infrastruttura» al fine di soddisfare i requisiti essenziali e assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario.
(4) La STI in allegato non tratta esaustivamente tutti i requisiti essenziali. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/57/CE, gli aspetti tecnici che non sono contemplati sono identificati come «punti in sospeso» nell’allegato F alla presente STI.
(5) La STI in allegato deve fare riferimento alla decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(6) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le procedure di valutazione di conformità e di verifica applicabili ai casi specifici, nonché gli organismi incaricati di espletare tali procedure.
(7) La STI di cui in allegato lascia impregiudicate le disposizioni di altre STI pertinenti che possono essere applicabili al sottosistema «Infrastruttura».
(8) La STI di cui in allegato non deve imporre l’utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario nell’Unione.
(9) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE, la STI di cui in allegato consente per un determinato periodo di tempo l’incorporazione di componenti di interoperabilità in sottosistemi non coperti da certificazione, se sono soddisfatte determinate condizioni.
(10) Per continuare a incoraggiare l’innovazione e per tenere conto dell’esperienza acquisita, la STI di cui in allegato deve essere oggetto di una revisione periodica.
(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione la Commissione adotta una specifica tecnica di interoperabilità («STI») relativa al sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

La STI è definita nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente TSI si applica a tutta l’infrastruttura nuova, ristrutturata o rinnovata del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, quale definita nell’allegato I della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «punti in sospeso» nell’allegato F della STI, le condizioni da rispettare per la verifica della interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) l’elenco delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
b) la procedure di valutazione della conformità e di verifica da adottare in relazione all’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c) gli organismi che nomina per espletare le procedure di valutazione della conformità e di verifica per i punti in sospeso di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri definiscono quali linee della rete di trasporto transeuropeo convenzionale («TEN-T») stabilite dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono destinate a essere classificate quali linee fondamentali TEN o altre linee TEN in base alle categoria di cui alla sezione 4.2.1 della presente STI. Gli Stati membri notificano le informazioni in questione alla Commissione entro un anno dalla data di applicazione della presente decisione della Commissione.

2. La Commissione, in collaborazione con l’Agenzia e con gli Stati membri, coordina la classificazione di cui al paragrafo 1, soprattutto per quanto riguarda gli attraversamenti delle frontiere e la coerenza con il piano di attuazione europeo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di cui alla decisione 2009/561/CE della Commissione (5).

3. La classificazione finale ottenuta dalla collaborazione è esaminata dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE della Commissione (6) e, previa discussione, pubblicata dall’Agenzia.

4. Gli Stati membri tengono conto della classificazione pubblicata dall’Agenzia al fine di stabilire il loro piano nazionale di migrazione.

Articolo 5

Le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE stabilite al capitolo 6 della STI di cui in allegato sono basate sui moduli definiti nella decisione 2010/713/UE.

Articolo 6

1. Durante un periodo transitorio di dieci anni sarà possibile rilasciare un certificato CE di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di una dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego, a condizione che le disposizioni di cui alla sezione 6.6 dell’allegato siano rispettate.

2. La produzione o l’adattamento/il rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati entro il periodo transitorio, compresa la messa in servizio.

3. Durante il periodo transitorio gli Stati membri assicurano che:

a) le ragioni dell’assenza di certificazione dei componenti di interoperabilità siano adeguatamente identificate nella procedura di verifica di cui al paragrafo 1;
b) i dettagli dei componenti di interoperabilità non certificati e le ragioni dell’assenza di certificazione, compresa l’applicazione delle norme nazionali notificate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE, siano inclusi da parte delle autorità nazionali di sicurezza nella relazione di cui all’articolo 18 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

4. Una volta terminato il periodo transitorio e tenendo conto delle deroghe di cui alla sezione 6.6.3, i componenti di interoperabilità sono oggetto della dichiarazione di conformità CE e/o dell’idoneità all’impiego richieste prima di essere incorporati nel sottosistema.

Articolo 7

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2008/57/CE, il capitolo 7 della STI di cui in allegato definisce la strategia di migrazione verso un sottosistema «Infrastruttura» pienamente interoperabile. La migrazione deve essere attuata congiuntamente all’articolo 20 della direttiva summenzionata che specifica i principi dell’applicazione della STI ai progetti di rinnovo e ristrutturazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dell’articolo 20 della direttiva summenzionata tre anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione. La relazione è discussa in seno al comitato istituito ai sensi dell’articolo 29 della stessa direttiva e, ove opportuno, la STI di cui in allegato viene adattata.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «casi specifici» di cui al capitolo 7 della STI, le condizioni da rispettare per la verifica della interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) l’elenco delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
b) la procedure di valutazione della conformità e di verifica da adottare in relazione all’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c) gli organismi che nomina per espletare le procedure di valutazione della conformità e di verifica per i casi specifici di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2011.

Articolo 10

Gli Stati...

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