Council Directive 98/96/EC of 14 December 1998 amending, inter alia, as regards unofficial field inspections under Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species

Coming into Force01 February 1999
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31998L0096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/96/oj
Published date01 February 1999
Date14 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 25, 01 February 1999
EUR-Lex - 31998L0096 - IT

Direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modifica, tra altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 01/02/1999 pag. 0027 - 0033


DIRETTIVA 98/96/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 recante modifica, tra altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per i motivi successivamente illustrati, occorre modificare le seguenti direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (4),

- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5),

- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (6),

- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata (7),

- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (8),

- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (9), e

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (10),

considerando che con la decisione 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (11), è stato organizzato un esperimento temporaneo rispondente a determinate condizioni, allo scopo di valutare se le ispezioni sul campo non ufficiali possano semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi;

considerando che dai risultati dell'esperimento emerge come, per determinate finalità, sia possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle «sementi certificate» di qualsiasi categoria purché si consenta che le ispezioni vengano effettuate da ispettori diversi da quelli incaricati dell'esame ufficiale da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi;

considerando che negli Stati membri sono intervenuti cambiamenti amministrativi;

considerando che è pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE;

considerando che le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE prevedono la possibilità di modificare gli elenchi delle specie in esse contenuti in base alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche riguardanti le denominazioni e gli ibridi derivati dall'incrocio di specie disciplinate da tali direttive, conformemente alla procedura del comitato permanente;

considerando che è auspicabile agevolare l'aggiunta di nuove specie negli elenchi contenuti nelle suddette direttive;

considerando che tali direttive debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE prevedono l'organizzazione di esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative ad alcuni elementi delle procedure di certificazione previste da tali direttive;

considerando che, in base all'esperienza, è opportuno estendere l'organizzazione di questi esperimenti finalizzati alla ricerca di migliori alternative anche ad alcune disposizioni stabilite nelle suddette direttive;

considerando che è opportuno prevedere, nella direttiva 66/403/CEE, una base giuridica per l'organizzazione di esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative a talune disposizioni stabilite in tale direttiva;

considerando che è opportuno prevedere, nelle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, alcune disposizioni relative all'ammissibilità di certe denominazioni di varietà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto C, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

«d) i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure

ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I, A, mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»

2) Nell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Qualora venga eseguito un controllo sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d ii), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l'ispettore

a) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;

b) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

c) dev'essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

d) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

ii) la coltura da seme da ispezionare dev'essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

iii) una parte delle colture da seme dev'essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve...

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