Commission Regulation (EC) No 2342/1999 of 28 October 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes

Coming into Force01 January 2000,07 November 1999
End of Effective Date31 December 2004
Celex Number31999R2342
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/2342/oj
Published date04 November 1999
Date28 October 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 281, 04 November 1999
EUR-Lex - 31999R2342 - IT

Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 04/11/1999 pag. 0030 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 2342/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1999

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 20, l'articolo 23, paragrafo 3 e l'articolo 50,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1254/1999 ha istituito un nuovo regime di premi, sostituendolo a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio(2). Per tener conto del nuovo regime è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999(4), e, in occasione di tale modificazione, è opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n. 3886/92;

(2) i regimi di premi e pagamenti di cui agli articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999 devono rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999(6). È quindi opportuno che il presente regolamento si limiti a disciplinare gli aspetti non ancora regolati in modo orizzontale nell'ambito del sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo: "il sistema integrato");

(3) conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali cui si applicano queste due misure non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia d'età. Con riguardo al premio di destagionalizzazione occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio speciale;

(4) l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999 dispone che ciascun bovino maschio debba essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(7), o da un documento amministrativo equivalente. Occorre provvedere affinché tale documento amministrativo sia definito e predisposto a livello nazionale. Per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri devono essere ammesse alcune varianti dei documenti amministrativi;

(5) l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1254/1999 impone il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio speciale. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo;

(6) è opportuno che le modalità di concessione, al momento della macellazione, del premio speciale siano coerenti con le modalità di concessione del premio alla macellazione. I tipi di documenti che devono accompagnare l'animale fino alla macellazione, alla spedizione o all'esportazione devono essere precisati. Per tener conto delle particolari modalità di concessione del premio alla macellazione, occorre altresì precisare le condizioni di età per i manzi nonché, per tutti i bovini adulti, il tipo di presentazione della carcassa;

(7) le condizioni per la concessione del premio di destagionalizzazione devono essere precisate e risultare coerenti con le modalità di concessione del premio alla macellazione. È opportuno definire la procedura di decisione che consente di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, gli Stati membri che possiedono i requisiti per l'applicazione di questo premio;

(8) la nozione di vacca nutrice deve essere precisata conformemente all'articolo 6, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999. A tale riguardo, è opportuno far riferimento alle stesse razze cui si applica il precedente regime. Per gli aspetti fondamentali è inoltre possibile continuare ad applicare le norme di gestione previgenti, in particolare per quanto riguarda la resa lattiera media e il premio nazionale complementare;

(9) per dare attuazione al regime dei massimali individuali occorre fissare le norme per la determinazione e la comunicazione ai produttori di detti massimali. Al fine di rafforzare l'effetto regolatore che tale regime esercita sul mercato, è opportuno prevedere la cessione alla riserva nazionale dei diritti al premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal rispettivo titolare. È inoltre opportuno adottare misure adeguate per garantire che i diritti assegnati a titolo gratuito e provenienti dalla riserva nazionale siano utilizzati dai beneficiari esclusivamente per i fini previsti;

(10) è opportuno incoraggiare la mobilità dei diritti al premio e la loro disponibilità per i produttori che li fanno valere. A tal fine occorre fissare una percentuale minima di utilizzazione. Tale percentuale deve essere sufficiente ad evitare una sottoutilizzazione dei diritti disponibili in taluni Stati membri, situazione che può creare problemi per i produttori prioritari che fanno domanda di diritti tramite la riserva nazionale. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad aumentare la percentuale minima di utilizzazione dei diritti, che non potrà essere comunque superiore al 90 %;

(11) gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti(8), istituiscono programmi di estensivizzazione. È opportuno prevedere, per tutta la durata di partecipazione ai suddetti programmi, la sospensione dell'utilizzazione dei diritti al premio per vacca nutrice così liberati. Occorre tuttavia permettere a titolo eccezionale l'utilizzazione dei diritti liberati, per soddisfare il fabbisogno di diritti al premio nel quadro di altri interventi agroambientali. Uno degli obiettivi del regime di prepensionamento istituito dall'articolo 10 del regolamento citato è di far subentrare agli imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare le prospettive economiche delle aziende rimaste in esercizio. Esiste il rischio che alcuni agricoltori non partecipino ai programmi di prepensionamento qualora ciò possa condurre, a termine, alla perdita dei loro diritti di premio per vacca nutrice. È pertanto opportuno che gli Stati membri possano prevedere una proroga della durata totale della cessione temporanea in funzione di detti programmi;

(12) l'applicazione uniforme delle disposizioni concernenti il trasferimento e la cessione temporanea di diritti presuppone la definizione di alcune norme amministrative. Per evitare un carico di lavoro amministrativo supplementare, lo Stato membro deve avere la possibilità di fissare un numero minimo di diritti che possono essere trasferiti e ceduti. Tali norme devono inoltre impedire che venga trasgredito l'obbligo, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1254/1999, di cedere alla riserva nazionale, ogni qualvolta vi sia trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, una determinata percentuale dei diritti trasferiti. Occorre altresì dispone che la cessione temporanea sia limitata nel tempo onde evitare l'elusione delle norme relative ai trasferimenti;

(13) si rende opportuna una certa flessibilità con riguardo alle scadenze amministrative fissate per il trasferimento dei diritti, qualora il produttore possa dimostrare di aver ereditato diritti da un produttore deceduto;

(14) va assimilato ad un trasferimento dell'azienda il caso particolare di un produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che trasferisce tutti i suoi diritti ad un altro produttore, cessando così la sua attività;

(15) l'applicazione di un sistema amministrativo di trasferimento in cui tutti i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda nonché le cessioni temporanee vengano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale implica la definizione di una normativa che salvaguardi la coerenza economica rispetto al sistema del trasferimento diretto dei diritti tra produttori. È opportuno in particolare predisporre criteri oggettivi per determinare l'importo che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito diritti, nonché l'importo che deve versare il produttore che riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale;

(16) l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ha previsto, per gli Stati membri che rispettano le condizioni fissate allo stesso articolo, un regime specifico facoltativo di gestione del pagamento del premio per vacca nutrice per le giovenche. Occorre che con decisione della...

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