Commission Directive 2006/129/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 29 December 2006 |
End of Effective Date | 08 October 2008 |
Celex Number | 32006L0129 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2006/129/oj |
Published date | 09 December 2006 |
Date | 08 December 2006 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 346, 09 December 2006 |
9.12.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 346/15 |
DIRETTIVA 2006/129/CE DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006
recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2), stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, riguardanti gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3). |
(2) | È opportuno sopprimere il criterio di purezza per l’E 216 p-idrossibenzoato di propile e l’E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio che non possono più essere utilizzati come additivi alimentari. |
(3) | Numerose versioni linguistiche della direttiva 96/77/CE contengono errori concernenti le seguenti sostanze: E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico, E 415 gomma di xantano. Occorre correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, se necessario, i criteri specifici di purezza sono stati adattati per tener conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante queste sostanze dovrà essere sostituito. |
(4) | Occorre modificare il tenore di cenere solfatata nel criterio di purezza per l’E 472c esteri citrici dei mono — e digliceridi di acidi grassi per tener conto dei prodotti parzialmente o interamente neutralizzati. |
(5) | È necessario garantire che l’E 559 silicato di alluminio sia prodotto a partire da argille caolinitiche indenni da ogni tipo di contaminazione inaccettabile da diossina. La presenza di diossina nell’argilla caolinitica dovrà perciò limitarsi al livello più basso possibile. |
(6) | Occorre adottare specifiche per i nuovi additivi alimentari autorizzati mediante direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari: E 319 butilidrochinone terziario (TBHQ), E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio. |
(7) | È pertanto opportuno modificare la direttiva 96/77/CE. |
(8) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato e corretto in conformità dell’allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/45/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19).
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
ALLEGATO
L’allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:
1) | I testi riguardanti gli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio sono eliminati. |
2) | Il testo riguardante l’E 307 alfa-tocoferolo è sostituito dal seguente:
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3) | Il testo riguardante l’E 315 acido eritorbico è sostituito dal seguente:
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4) | Il seguente testo riguardante l’E 319 butilidrochinone-terziario (TBHQ) viene inserito dopo l’E 316 eritorbato di sodio:
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5) | Il testo riguardante l’E 415 gomma di xantano è sostituito dal seguente:
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