Commission Regulation (EC) No 1913/2006 of 20 December 2006 laying down detailed rules for the application of the agrimonetary system for the euro in agriculture and amending certain regulations

Coming into Force01 January 2007,28 December 2006
End of Effective Date03 September 2014
Celex Number32006R1913
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1913/oj
Published date21 December 2006
Date20 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 365, 21 December 2006
L_2006365IT.01005201.xml
21.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365/52

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (2), ha subito sostanziali modifiche da quando è entrato in vigore. Inoltre, le disposizioni in materia di compensazioni relative a rivalutazioni sensibili o a riduzioni dei tassi di cambio applicati agli aiuti diretti sono diventate obsolete per effetto dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2799/98. A fini di chiarezza e semplificazione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2808/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(2) I fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell’ambito della legislazione agricola devono essere stabiliti, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati, in base ai criteri di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.
(3) Per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l’accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più adatto per raggiungere il fine economico perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all’esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno mantenere questo fatto generatore.
(4) Il prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità è determinato in base al valore forfettario all’importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione degli ortofrutticoli (3). Per il calcolo di detto valore forfettario vengono presi in considerazione i prezzi rappresentativi sui mercati d’importazione. Il fatto generatore del tasso di cambio di tali prezzi deve essere determinato alla data della loro applicazione.
(5) Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all’adempimento di determinate formalità. Ai fini di un’armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui si dichiara che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.
(6) Per gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (4), e agli articoli 2 e 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5), nonché per il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e per l’aiuto ai foraggi essiccati di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (6), il fine economico si considera raggiunto al momento della presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore. Occorre quindi determinare il fatto generatore del tasso di cambio su questa base.
(7) Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l’obbligo cui è subordinata la concessione dell’aiuto è costituito da un atto che garantisca l’uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna della merce da parte dell’operatore interessato rappresenta una condizione preliminare perché le autorità competenti possano effettuare le verifiche necessarie nella contabilità dell’operatore stesso e perché venga garantito un trattamento uniforme delle pratiche. Il fatto generatore del tasso di cambio deve essere quindi messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.
(8) Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Questi aiuti sono comunque concessi sempre previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio con il termine ultimo per la presentazione delle domande.
(9) Per i regimi di sostegno di cui all’allegato I e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (7), il fatto generatore del tasso di cambio è definito dall’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8). Si deve dunque fare riferimento a questa disposizione.
(10) Per i prezzi, i premi e gli aiuti nel settore vitivinicolo, di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (9), il fatto generatore del tasso di cambio deve essere legato, secondo i casi, alla data di inizio della campagna viticola, all’applicazione di specifici contratti o all’adempimento di talune operazioni come l’arricchimento o la trasformazione dei prodotti vitivinicoli. Per ogni situazione occorre quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione.
(11) Le situazioni in base alle quali deve essere determinato il fatto generatore variano notevolmente per gli aiuti nel settore lattiero-caseario di cui all’articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (10), all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (11), all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (12), all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (13), e per il prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (14). Il fatto generatore deve essere quindi stabilito in funzione di ciascuna situazione specifica.
(12) Per le spese di trasporto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (15), e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (16), il fatto generatore del tasso di cambio deve essere collegato alla data di presentazione delle offerte nell’ambito delle gare. Occorre pertanto stabilire il fatto generatore alla data di ricevimento da parte dell’autorità competente di un’offerta ricevibile per il contratto di trasporto in oggetto.
(13) Il prezzo di riferimento dello zucchero e il prezzo minimo della barbabietola entro quota di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (17), sono strettamente legati tra loro e devono essere noti agli operatori per l’intera campagna di commercializzazione. Lo stesso dicasi del prelievo unico sulle quote supplementari di zucchero e di isoglucosio, del prelievo sull’eccedenza e della tassa sulla produzione di cui rispettivamente all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, e agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 318/2006. Il fatto generatore del tasso di cambio per tali prezzi e importi deve essere quindi stabilito a una data immediatamente precedente il raccolto.
(14) Gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005,
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