Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions

Coming into Force23 March 1993
End of Effective Date19 July 2006
Celex Number31993L0006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/6/oj
Published date11 June 1993
Date15 March 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 141, 11 June 1993
EUR-Lex - 31993L0006 - IT

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 11/06/1993 pag. 0001 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0058


DIRETTIVA 93/6/CEE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'obiettivo principale della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (4), è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri; che quindi detta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento;

considerando che la direttiva, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese; che non fissa un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime imprese; che fa riferimento in numerose disposizioni ad un'altra iniziativa della Comunità il cui obiettivo sarebbe precisamente quello di adottare misure coordinate nei campi menzionati;

considerando che l'impostazione adottatta è quella di realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale; che l'adozione di misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento sono aspetti essenziali dell'armonizzazione necessaria per la realizzazione del riconoscimento reciproco e quindi nel quadro del mercato interno finanziario;

considerando che è opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare;

considerando che le imprese di investimento già esistenti debbono essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano agli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese;

considerando che gli Stati membri possono anche stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva fa parte di una più ampia iniziativa internazionale volta a ravvicinare le regole in vigore in materia di vigilanza sulle imprese di investimento e gli enti creditizi (in appresso denominati collettivamente «enti»);

considerando che le norme comuni di base per i fondi propri degli enti sono un elemento su cui fa perno il mercato interno nel settore dei servizi di investimento, poiché i fondi propri servono a garantire la sopravvivenza degli enti e a tutelare gli investitori;

considerando che in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano imprese di investimento o enti creditizi, sono direttamente concorrenti tra di loro;

considerando che è pertanto auspicabile pervenire ad un eguale trattamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

considerando che, per quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già stabiliti nella direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (5);

considerando che è necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi posizione, i rischi regolamento/controparte e i rischi di cambio;

considerando che è necessario introdurre il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei valori mobiliari e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti;

considerando che è auspicabile che gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, possano applicare la direttiva 89/647/CEE piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva;

considerando che è importante tener conto, nella vigilanza del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata al fine di diminuire tale rischio;

considerando che comunque gli enti debbono conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale; che si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese interstatali vincolanti, segnatamente nella prospettiva della creazione dell'Unione monetaria europea;

considerando che l'esistenza, in tutti gli enti, di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le loro attività, è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio; che di conseguenza è necessario che tali sistemi siano soggetti alla supervisione delle autorità competenti;

considerando che la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativa alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (6), non è intesa a stabilire norme comuni in merito alla vigilanza dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa bensì riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità intesa all'adozione del richiesto coordinamento dei metodi in quel settore;

considerando che è necessario adottare norme comuni per la vigilanza e il controllo dei grandi fidi delle imprese di investimento;

considerando che per gli enti creditizi esiste già la definizione di fondi propri nella direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (7);

considerando che la base per una definizione dei fondi propri per gli enti dovrebbe essere detta definizione;

considerando che non mancano ragioni per giustificare che, ai fini della presente direttiva, la definizione possa differire da quella della direttiva suddetta, in modo da tener conto delle particolari caratteristiche delle attività svolte da detti enti e che comportano principalmente rischi di mercato;

considerando che la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (8), stabilisce il principio del consolidamento, non norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità volta all'adozione di misure coordinate in quel settore;

considerando che la direttiva 92/30/CEE non si applica a gruppi che contengono imprese d'investimento ma nessun ente creditizio; che tuttavia si è ritenuto auspicabile costituire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento;

considerando che saltuariamente possono essere necessari adeguamenti tecnici delle norme particolareggiate stabilite nella presente direttiva al fine di tener conto di nuovi sviluppi nel settore dei servizi di investimento; che la Commissione proporrà di conseguenza gli adeguamenti necessari;

considerando che il Consiglio dovrebbe adottare, in una fase successiva, disposizioni volte ad adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9); che nel frattempo il Consiglio stesso effettua tali adeguamenti su proposta della Commissione;

considerando che è opportuno prevedere un riesame della presente direttiva entro tre anni dalla sua data di attuazione alla luce dell'esperienza, degli sviluppi sui mercati finanziari e dei lavori nelle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione; che detto riesame deve inoltre prevedere una revisione dell'elenco dei settori suscettibili un adeguamento tecnico;

considerando che la presente direttiva e la direttiva 93/22/CEE sono così intimamente correlate che la loro entrata in vigore in date diverse potrebbe indurre una distorsione di concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.

DEFINIZIONI

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni in appresso.

1) «Ente creditizio»: tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della prima direttiva...

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