Directive 96/79/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on the protection of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact and amending Directive 70/156/EEC

Coming into Force10 February 1997
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31996L0079
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/79/oj
Published date21 January 1997
Date16 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 18, 21 January 1997
EUR-Lex - 31996L0079 - IT

Direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag. 0007 - 0050


DIRETTIVA 96/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che l'armonizzazione totale delle prescrizioni tecniche per i veicoli a motore è necessaria per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

considerando che, allo scopo di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali in Europa, è necessario emanare disposizioni legislative onde migliorare, per quanto possibile, la protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale; che la presente direttiva stabilisce le prescrizioni di prova per l'urto frontale, compresi i criteri biomeccanici, onde garantire un elevato livello di protezione in caso di urto frontale;

considerando che lo scopo della presente direttiva è di introdurre prescrizioni basate sui risultati delle ricerche condotte dal Comitato europeo per i veicoli sperimentali, in modo da stabilire criteri di prova meglio adeguati alla realtà degli attuali incidenti stradali;

considerando che i costruttori dei veicoli necessitano di un lasso di tempo sufficiente per mettere in atto criteri di prova accettabili;

considerando che, al fine di evitare la duplicazione di talune norme, è necessario esonerare i veicoli conformi alle prescrizioni della presente direttiva dall'obbligo di osservare le prescrizioni, ormai superate, di un'altra direttiva per quanto riguarda il comportamento del volante e della colonna dello sterzo in caso di urto;

considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari da rispettare per garantire la conformità dei veicoli alle prescrizioni della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che il procedimento per determinare il punto di riferimento del sedile dei veicoli a motore figura nell'allegato III della direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (5); che di conseguenza non è necessario riprenderlo nella presente direttiva; che la presente direttiva deve fare riferimento alla direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (6); che si fa riferimento al Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti d'America (7),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, vale la definizione di «veicolo» di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo

per motivi riguardanti la protezione degli occupanti dei veicoli in caso di urto frontale, se detto veicolo è conforme ai requisiti della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998 gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/156/CEE,

- possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo,

salvo il caso in cui il veicolo soddisfi i requisiti della presente direttiva.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 1998 a norma della direttiva 74/297/CEE e delle estensioni successive di omologazioni di veicoli.

4. Si considera che i veicoli omologati secondo le disposizioni della presente direttiva sono conformi ai requisiti di cui all'allegato I, punto 5.1 della direttiva 74/297/CEE.

5. A decorrere dal 1° ottobre 2003, gli Stati membri

- cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva, e

- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE

qualora le disposizioni della presente direttiva, compresi i punti 3.2.1.2 e 3.2.1.3 dell'allegato II, non siano rispettate.

Articolo 3

All'allegato IV della direttiva 70/156/CEE, alla parte I, la tabella è completata come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

Nell'ambito dell'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico la Commissione:

a) procede ad una revisione della direttiva nei due anni successivi alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per aumentare la velocità di prova e includere i veicoli della categoria N1. La revisione sarà basata, tra l'altro, su dati nel campo degli studi effettuati sugli incidenti, risultati di prove effettuate in scala reale tra autovetture, considerazioni sul rapporto costi/benefici e, in particolare, le attuali esigenze in fatto di prestazioni (biomeccaniche e geometriche) nonché i nuovi requisiti relativi alla penetrazione del pavimento. La revisione riguarda l'esame dei vantaggi potenziali in termini di protezione degli occupanti, la fattibilità industriale di una prova a velocità superiore e la possibilità di estendere il campo di applicazione della direttiva ai veicoli della categoria N1. La Commissione elaborerà una relazione che sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale revisione;

b) riesamina, entro la fine del 1996, e, se del caso, modifica l'appendice 7 dell'allegato II in modo da considerare le prove di valutazione della caviglia del manichino Hybrid III, ivi comprese le prove sui veicoli;

c) riesamina entro la fine del 1997, e, se del caso, modifica i valori limite per le lesioni del collo (previste ai punti 3.2.1.2 e 3.2.1.3 dell'allegato II) in funzione dei valori registrati nel corso delle prove di omologazione e dei dati degli studi sugli incidenti e dati delle ricerche biomediche;

d) procede altresì, entro la fine del 1997, alle necessarie modifiche delle direttive particolari, in modo da garantire la compatibilità delle procedure di omologazione ed estensione con quelle della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i risultati delle prove di omologazione effettuate dalle autorità competenti siano resi pubblici.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1).

(2) GU n. C 396 del 31. 12. 1994, pag. 34.

(3) GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 21.

(4) Parere del Parlamento europeo del 12 luglio 1995 (GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 50), posizione comune del Consiglio del 28 maggio 1996 (GU n. C 219 del 27. 7. 1996, pag. 22) e decisione del Parlamento europeo del 19 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 149). Decisione del Consiglio del 25 ottobre 1996.

(5) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20).

(6) GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/662/CEE della Commissione (GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 1).

(7) United States of America Code of Federal Regulations, Titolo 49, capitolo V, parte 572.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, le domande di omologazione CE di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale, devono essere presentate dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico...

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