94/27/EC: Commission Decision of 20 January 1994 concerning certan protection measures relating to classical swine fever in Germany and repealing Decision 93/566/EC (Text with EEA relevance)

Published date22 January 1994
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 19, 22 January 1994
EUR-Lex - 31994D0027 - IT 31994D0027

94/27/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1994 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 93/566/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/1994 pag. 0031 - 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1994 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 93/566/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania, la Commissione ha adottato la decisione 93/566/CE, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/720/CE (4);

considerando che nel Land Niedersachsen si sono nuovamente manifestati focolai di peste suina classica; che alcuni di questi focolai sono comparsi in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini;

considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito al commercio di suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carne;

considerando che le restrizioni al commercio possono applicarsi a livello regionale, data la possibilità di individuare un'area geograficamente limitata che presenta particolari rischi;

considerando che, in base a quanto disposto dalla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (5), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (6), gli Stati membri provvedono ad istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza attorno ad un focolaio della malattia per tenere sotto controllo i movimenti di suini;

considerando che la Germania ha preso dei provvedimenti conformemente alla direttiva 80/217/CEE e che successivamente ha introdotto ulteriori misure;

considerando, tuttavia, che per impedire la diffusione della malattia in altre parti del suo territorio è necessario che la Germania stabilisca misure adeguate di livello equivalente;

considerando che la macellazione di suini originari di aziende ubicate al di fuori della zona di protezione è connessa con le misure introdotte dalla decisione 94/28/CE della Commissione, del 20 gennaio 1994, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio da parte della Germania (7);

considerando che occorre costituire una unità nazionale di crisi ben attrezzata che, in collaborazione con le autorità veterinarie dei Laender, raccolga e analizzi i dati di sorveglianza e partecipi alle indagini epidemiologiche;

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario...

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