Staatssecretaris van Financiën v Jumbocarry Trading GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:435
Date03 June 2021
Docket NumberC-39/20
Celex Number62020CJ0039
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29 – Comunicazione delle motivazioni alla persona interessata prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la medesima – Articolo 103, paragrafo 1, e articolo 103, paragrafo 3, lettera b) – Prescrizione dell’obbligazione doganale – Termine di notifica dell’obbligazione doganale – Sospensione del termine – Articolo 124, paragrafo 1, lettera a) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di prescrizione – Applicazione nel tempo della disposizione che disciplina le cause di sospensione – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑39/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 24 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2020, nel procedimento

Staatssecretaris van Financiën

contro

Jumbocarry Trading GmbH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Jumbocarry Trading GmbH, da C.H. Bouwmeester ed E.M. Van Doornik, belastingadviseurs;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

– per il Parlamento europeo, da R. van de Westelaken e M. Peternel, in qualità di agenti;

– per il Consiglio dell’Unione europea, da A. Sikora-Kalėda e S. Emmerechts, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da W. Roels e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) e la Jumbocarry Trading GmbH (in prosieguo: la «Jumbocarry») in merito a un avviso di pagamento di dazi doganali riguardante una partita di articoli importati nell’Unione europea relativamente alla quale è emerso che la Jumbocarry non poteva beneficiare di un’aliquota di dazi doganali preferenziale pari allo 0%.

Contesto normativo

Codice doganale comunitario

3 L’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), così disponeva:

«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

(...)

3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento».

4 L’articolo 243, paragrafo 1, primo comma, di detto codice così recitava:

«Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente».

Codice doganale dellUnione

5 Il codice doganale dell’Unione, entrato in vigore il 30 ottobre 2013 conformemente al suo articolo 287, ha abrogato il codice doganale comunitario. Tuttavia, gran parte delle sue disposizioni, in particolare gli articoli 22, 29, 103, 104 e 124, sono divenute applicabili, in forza del suo articolo 288, paragrafo 2, solo a decorrere dal 1° maggio 2016.

6 L’articolo 22 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Decisioni adottate su richiesta», al paragrafo 6, primo comma, enuncia quanto segue:

«Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente».

7 L’articolo 29 di tale codice, intitolato «Decisioni adottate senza richiesta preventiva», così prevede:

«Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l’articolo 22, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l’articolo 23, paragrafo 3, e gli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata».

8 L’articolo 103 del succitato codice, intitolato «Prescrizione dell’obbligazione doganale», ai paragrafi da 1 a 3, dispone quanto segue:

«1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.

2. Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 [è] esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale.

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:

a) sia presentato un ricorso a norma dell’articolo 44; tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o

b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l’obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista».

9 L’articolo 104 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Contabilizzazione», al paragrafo 2, enuncia quanto segue:

«Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’articolo 103, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore».

10 L’articolo 124 di tale codice, intitolato «Estinzione», al paragrafo 1, così prevede:

«Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

a) se non è più possibile notificare al debitore l’obbligazione doganale conformemente all’articolo 103;

(...)».

Regolamento...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH v Hauptzollamt Erfurt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d4 Outubro d4 2021
    ...punto 31; del 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, EU:C:2006:162, punto 21, e del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 29). 32 L’articolo 211, paragrafo 2, lettere da a) a h), del CDU elenca in modo esaustivo i requisiti per il rilascio di un’......
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 d3 Junho d3 2022
    ...che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore (sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittim......
  • ZA and Others v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 d4 Abril d4 2023
    ...ihres Inkrafttretens auf den betreffenden Sachverhalt Anwendung findet (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Juni 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, Rn. 36 Was erstens die Frage anbelangt, ob Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2014/104 materiell-rechtlicher Natur ist oder nicht, ist ......
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 d3 Junho d3 2022
    ...rules which are generally taken to apply from the date on which they enter into force (judgment of 3 June 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, paragraph 28 and the case-law cited), the substantive rules of EU law must be interpreted, in order to ensure observance of the princip......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH v Hauptzollamt Erfurt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d4 Outubro d4 2021
    ...punto 31; del 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, EU:C:2006:162, punto 21, e del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 29). 32 L’articolo 211, paragrafo 2, lettere da a) a h), del CDU elenca in modo esaustivo i requisiti per il rilascio di un’......
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 d3 Junho d3 2022
    ...che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore (sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittim......
  • AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 d3 Junho d3 2022
    ...rules which are generally taken to apply from the date on which they enter into force (judgment of 3 June 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, paragraph 28 and the case-law cited), the substantive rules of EU law must be interpreted, in order to ensure observance of the princip......
  • China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products and Others v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d4 Setembro d4 2023
    ...del derecho de defensa constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión (sentencia de 3 de junio de 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, apartado 31 y jurisprudencia citada). El Tribunal de Justicia ha declarado, en consecuencia, que el respeto de dicho derecho revis......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT