Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe and Others v Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) and Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:97
Date04 February 2021
Docket NumberC-640/19
Celex Number62019CJ0640
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 febbraio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità»

Nella causa C‑640/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 21 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2019, nel procedimento

Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe,

Azienda Agricola Castagna Giovanni,

Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano s.s.,

Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa,

Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare,

Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano s.s.,

Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca s.s.,

Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano,

Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni,

Azienda Agricola Tadiello Roberto,

Azienda Agricola Turazza Mario,

Azienda Agricola Zuin Tiziano,

2 B Società Agricola s.r.l.,

Azienda Agricola Fracasso Claudio,

Azienda Agricola Pozzan Mirko

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

Ministero delle Politiche agricole e forestali,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore) presidente di sezione, C. Toader e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, l’Azienda Agricola Castagna Giovanni, l’Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano s.s., l’Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, l’Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, l’Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano s.s., l’Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca s.s., l’Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, l’Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, l’Azienda Agricola Tadiello Roberto, l’Azienda Agricola Turazza Mario, l’Azienda Agricola Zuin Tiziano, la 2 B Società Agricola s.r.l., da F. Manzo e P. Romano, avvocati;

– per l’Azienda Agricola Pozzan Mirko, da E. Ermondi e M. Aldegheri, avvocati;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da D. Bianchi e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità degli articoli da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 10), degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1), degli articoli 1, paragrafo 1, e 5 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2003, L 270, pag. 123), nonché degli articoli 55, 64 e 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), e dei loro allegati.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e diversi altri produttori di latte italiani (in prosieguo, congiuntamente: i «produttori interessati»), da un lato, e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia) e il Ministero delle Politiche agricole e forestali (Italia) (in prosieguo: il «Ministero»), dall’altro, in merito alle procedure di compensazione e di calcolo delle produzioni nazionali ai fini della determinazione dei prelievi supplementari per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2008/2009.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Dal primo e dal quarto considerando del regolamento n. 856/84 risulta che, a causa del persistere di uno squilibrio tra l’offerta e la domanda nel settore del latte, il legislatore dell’Unione istituiva, con tale regolamento, un regime di prelievo supplementare in tale settore, in forza del quale un prelievo era dovuto sui quantitativi di latte e/o di equivalente latte che superavano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

4 Il 31 marzo 1984 veniva adottato il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 13).

5 Il regime del prelievo supplementare veniva prorogato più volte, in particolare dal regolamento n. 3950/92, che è stato oggetto di varie modifiche.

6 Al fine, in particolare, di semplificare e chiarire, quest’ultimo regolamento veniva abrogato e sostituito dal regolamento n. 1788/2003 che, a sua volta, veniva abrogato e sostituito dal regolamento n. 1234/2007, con effetto dal 1º aprile 2008.

7 Il regolamento n. 1234/2007, anch’esso oggetto di numerose modifiche, veniva abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671). Tuttavia, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l’articolo 55, l’articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento n. 1234/2007 avrebbero continuato a trovare applicazione fino al 31 marzo 2015.

8 Vertendo sulla campagna di commercializzazione compresa tra il 1º aprile 2008 e il 31 marzo 2009, il procedimento principale è disciplinato, ratione temporis, dal regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU 2008, L 76, pag. 6) (in prosieguo: il «regolamento unico OCM»), il quale, al fine di facilitare la produzione di quantitativi maggiori di latte all’interno dell’Unione europea e di soddisfare le esigenze del mercato in materia di prodotti lattiero-caseari, aumentava del 2% le quote di tutti gli Stati membri indicati nell’allegato IX del regolamento n. 1234/2007, con decorrenza 1° aprile 2008.

Regolamento unico OCM

9 I considerando 36, 37, 51 e 105 del regolamento unico OCM enunciavano quanto segue:

«(36) Sussiste sempre l’obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l’imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario prevedere, in particolare, un’armonizzazione terminologica fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur preservandone integralmente lo status quo giuridico. (…) I termini “quantitativi di riferimento nazionali” e “quantitativi di riferimento individuali” nel regolamento [n. 1788/2003] dovrebbero pertanto essere sostituiti con i termini “quota nazionale” e “quota individuale”, senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito.

(37) In sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento dovrebbe essere configurato secondo il regolamento [n. 1788/2003]. (...)

(...)

(51) Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione [(GU 1987, L 182, pag. 36)], sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e pubblicità. (…) Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme.

(...)

(105) (…) Il presente regolamento comprende inoltre le disposizioni dei seguenti regolamenti:

– (...)

– [regolamento n. 1898/87]

– (...)».

10 Ai termini dell’articolo 55 di tale regolamento:

«1. Un regime di quote disciplina i prodotti seguenti:

a) il latte e i prodotti lattiero-caseari definiti all’articolo 65, lettere a) e b);

(…)

2. Se un produttore supera la quota in questione (…) un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.

(...)».

11 L’articolo 65 del medesimo regolamento, che riprendeva...

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