Commission Delegated Regulation (EU) 2017/891 of 13 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to penalties to be applied in those sectors and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011

Published date25 May 2017
Subject MatterProcessed fruit and vegetables,Fruit and vegetables,Common organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 25 May 2017
TESTO consolidato: 32017R0891 — IT — 01.01.2023

02017R0891 — IT — 01.01.2023 — 006.001


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►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1145 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2018 L 208 1 17.8.2018
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/743 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020 L 176 1 5.6.2020
►M3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/652 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2021 L 135 4 21.4.2021
►M4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2245 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2021 L 453 3 17.12.2021
►M5 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2092 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2022 L 281 18 31.10.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), del suddetto regolamento, ad eccezione delle norme di commercializzazione, e integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori.

Tuttavia, il titolo II del presente regolamento si applica unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.



TITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI



CAPO I

Requisiti e riconoscimento



Sezione 1

Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) «produttore» : un agricoltore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che produce prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione;
b) «socio produttore» : un produttore o una persona giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;
c) «filiale» : impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori hanno acquisito delle quote o costituito un capitale e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali organizzazioni o associazioni;
d) «organizzazione di produttori transnazionale» : qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

▼M1

e) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori» : qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni o associazioni aderenti è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;

▼B

f) «misura» :
i)
azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
ii)
azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
iii)
azioni finalizzate a incrementare il valore commerciale dei prodotti e a migliorare la commercializzazione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, nonché la promozione dei prodotti, freschi o trasformati, e attività di comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi);
iv)
azioni di ricerca e produzione per fini sperimentali, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
v)
azioni di formazione e scambio di buone pratiche, diverse da quelle contemplate al punto vi), e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica;
vi)
le azioni di prevenzione e gestione delle crisi elencate all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
vii)
azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
viii)
altre azioni, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, diverse da quelle contemplate ai punti da i) a vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
g) «azione» : una specifica attività o uno specifico strumento destinato a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
h) «investimento in immobilizzazioni materiali» : l'acquisizione di immobilizzazioni materiali destinate a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
i) «sottoprodotto» : un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato;
j) «preparazione» : le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati;
k) «livello interprofessionale» ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 : le attività che perseguono uno o più obiettivi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione o della distribuzione di prodotti alimentari;
l) «indicatore iniziale» : un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:
i)
nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo;
ii)
quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo o
iii)
nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo;
m) «costi specifici» : i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti e la perdita di reddito derivanti da un'azione, escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.



Sezione 2

Criteri di riconoscimento e altri requisiti

Articolo 3

Status giuridico delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se del caso, essi stabiliscono inoltre disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi di detto articolo. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e sulle persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento come organizzazioni di produttori.

Articolo 4

Prodotti

1.
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento.
2.
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 5

Numero minimo di soci

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono un numero minimo di soci.

Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di...

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