Commission Delegated Regulation (EU) No 311/2012 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements Text with EEA relevance

Published date13 April 2012
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 103, 13 April 2012
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13.4.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/13

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 311/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti a tali principi.
(2) Al fine di valutare l’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Conformemente alle condizioni poste dal meccanismo di equivalenza gli emittenti di paesi terzi potevano essere autorizzati ad utilizzare, per un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2011, i GAAP di paesi terzi che stavano convergendo verso gli IFRS o si erano impegnati in tal senso. È importante valutare l’impegno dei paesi che hanno preso iniziative per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o di adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 è stato modificato in modo da estendere tale periodo transitorio al 31 dicembre 2014. La Commissione ha tenuto in debita considerazione la relazione trasmessa nel novembre 2010 dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) su Cina, Canada, India e Corea del Sud, che avevano beneficiato di un periodo transitorio con la decisione n. 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (4) e con il regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari (5), così come gli aggiornamenti su Cina e India dell’aprile 2011.
(3) Nell'aprile 2010 il ministro delle Finanze cinese ha adottato la «Roadmap for Continuing Convergence of the Accounting Standards for Business Enterprises with IFRS» (ASBE), in cui ribadisce l’impegno a proseguire nel processo di
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